Art. 4. 1. Le promozioni conferite ai sensi della presente legge non modificano eventuali trattamenti economici comunque goduti dagli interessati in conseguenza degli avvenimenti seguiti alla data di cui all'articolo 1. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI