Art. 4.
  1.  Le  promozioni  conferite  ai  sensi  della  presente legge non
modificano  eventuali  trattamenti  economici  comunque  goduti dagli
interessati in conseguenza degli avvenimenti seguiti alla data di cui
all'articolo 1.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 31 gennaio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI