Art. 21. (Interpretazione autentica). 1. I limiti di reddito di cui all'articolo 24, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall'articolo 15-bis del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, sono quelli vigenti al momento dell'assegnazione, nel caso di cooperative, o della stipulazione di atto preliminare d'acquisto con data certa, negli altri casi o dell'acquisto degli alloggi. 2. I requisiti soggettivi e tutte le altre condizioni previste dall'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, che devono essere posseduti dai soci di cooperative edilizie a proprieta' individuale e indivisa, devono intendersi riferiti ai soli assegnatari degli alloggi realizzati in attuazione dei programmi finanziati a norma della medesima legge n. 457 del 1978.
Note all'art. 21: - Il testo dell'art. 24, comma secondo, della citata legge n. 457/1978 e' il seguente: "Per gli acquirenti e per gli assegnatari che superano i limiti di reddito stabiliti da leggi precedenti, si applicano le modalita' di determinazione del reddito previsto dall'art. 21 con l'applicazione, nel caso in cui rientrino entro i nuovi limiti massimi previsti, del tasso del 9 per cento non soggetto a revisione biennale. Il nuovo tasso e' applicabile dalla prima rata semestrale con scadenza immediatamente successiva all'accollo della quota di mutuo individuale da parte dell'acquirente o assegnatario". - Il testo dell'art. 18 della citata legge n. 457/1978, come modificato dall'art. 23 della legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 18 (Beneficiario dei mutui agevolati).-I mutui previsti dall'art. 16 sono destinati alla realizzazione di programmi di edilizia residenziali in aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni, e sono concessi ad enti pubblici che intendano costruire abitazioni da assegnare in proprieta', a cooperative edilizie a proprieta' individuale, ad imprese di costruzione ed a privati che intendano costruire la propria abitazione, con onere iniziale a carico del mutuatario del 4,5, per cento, oltre al rimborso del capitale. L'onere a carico del mutuatario e' stabilito, ai sensi del successivo art. 20 in misura differenziata, a seconda della fascia di reddito di appartenenza, al momento dell'assegnazione per gli alloggi realizzati da enti pubblici e cooperative edilizie a proprieta' individuale, dell'acquisto per gli alloggi realizzati da imprese di costruzione, dell'atto di liquidazione finale del mutuo per quelli costruiti da privati. L'assegnazione e l'acquisto di cui al primo comma ed il relativo frazionamento di mutui ovvero l'atto di liquidazione finale nel caso di alloggi costruiti da privati devono essere effettuati rispettivamente entro due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, il contributo sugli interessi di preammortamento continuera' ad essere corrisposto qualora l'immobile, anche prima della scadenza dei suddetti termini, sia locato ai sensi delle disposizioni vigenti. I mutui di cui al primo comma possono essere concessi altresi' a comuni ed a istituti autonomi per le case popolari, che intendano costruire abitazioni da assegnare in locazione nonche' a cooperative edilizie a proprieta' indivisa. In tali casi l'onere a carico dei mutuatari e' del 3 per cento, oltre al rimborso del capitale. Fino alla data del 31 dicembre 1989 gli interventi assistiti dai contributi di cui al primo comma del presente articolo sono destinati per programmi da realizzarsi anche fuori dell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive integrazioni e modificazioni, ovvero fuori delle aree delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e succes- sive modificazioni ed integrazioni, quando siano esaurite le aree all'interno dei piani di zona e delle delimitazioni predette. Gli interventi al di fuori delle aree di cui al comma precedente devono, in ogni caso, essere realizzati in base a convenzione stipulata ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella quale, fermo restando il limite di lire 24 milioni previsto dal precedente art. 16, primo comma, il costo dell'arca non potra' essere computato in misura superiore a quello determinato dai parametri definiti dalla regione ai sensi del secondo comma del medesimo art. 8 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10. Dal 1 gennaio 1990 gli interventi di cui al presente articolo devono essere realizzati sulle aree comprese nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, su quelle delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero su quelle espropriate dai comuni ai sensi del sesto comma dell'art. 13 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10".