Art. 21.
                    (Interpretazione autentica).
   1.  I  limiti  di  reddito  di cui all'articolo 24, comma secondo,
della legge 5 agosto 1978,  n.  457,  come  modificato  dall'articolo
15-bis  del  decreto-legge  15  dicembre  1979, n. 629, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n.  25,  sono
quelli vigenti al momento dell'assegnazione, nel caso di cooperative,
o  della  stipulazione di atto preliminare d'acquisto con data certa,
negli altri casi o dell'acquisto degli alloggi.
   2. I requisiti soggettivi e tutte  le  altre  condizioni  previste
dall'articolo  18  della  legge  5  agosto 1978, n. 457, e successive
modificazioni, che devono essere posseduti dai  soci  di  cooperative
edilizie  a  proprieta'  individuale  e  indivisa,  devono intendersi
riferiti ai soli assegnatari degli alloggi realizzati  in  attuazione
dei  programmi  finanziati  a  norma  della medesima legge n. 457 del
1978.
 
          Note all'art. 21:
             - Il testo dell'art. 24,  comma  secondo,  della  citata
          legge  n.    457/1978 e' il seguente: "Per gli acquirenti e
          per gli  assegnatari  che  superano  i  limiti  di  reddito
          stabiliti da leggi precedenti, si applicano le modalita' di
          determinazione   del  reddito  previsto  dall'art.  21  con
          l'applicazione, nel caso in cui  rientrino  entro  i  nuovi
          limiti  massimi  previsti,  del  tasso  del 9 per cento non
          soggetto  a  revisione  biennale.   Il   nuovo   tasso   e'
          applicabile   dalla  prima  rata  semestrale  con  scadenza
          immediatamente successiva all'accollo della quota di  mutuo
          individuale da parte dell'acquirente o assegnatario".
             -  Il testo dell'art. 18 della citata legge n. 457/1978,
          come modificato dall'art. 23 della legge qui pubblicata, e'
          il seguente:
             "Art. 18 (Beneficiario  dei  mutui  agevolati).-I  mutui
          previsti  dall'art. 16 sono destinati alla realizzazione di
          programmi di edilizia residenziali  in  aree  comprese  nei
          piani  di  zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e
          successive modificazioni e integrazioni, e sono concessi ad
          enti  pubblici  che  intendano  costruire   abitazioni   da
          assegnare   in   proprieta',   a   cooperative  edilizie  a
          proprieta' individuale, ad  imprese  di  costruzione  ed  a
          privati  che intendano costruire la propria abitazione, con
          onere iniziale a carico del mutuatario del 4,5, per  cento,
          oltre  al  rimborso  del  capitale.  L'onere  a  carico del
          mutuatario e' stabilito, ai sensi del successivo art. 20 in
          misura differenziata, a seconda della fascia di reddito  di
          appartenenza,  al momento dell'assegnazione per gli alloggi
          realizzati  da  enti  pubblici  e  cooperative  edilizie  a
          proprieta'   individuale,  dell'acquisto  per  gli  alloggi
          realizzati  da  imprese  di   costruzione,   dell'atto   di
          liquidazione  finale  del  mutuo  per  quelli  costruiti da
          privati.
             L'assegnazione e l'acquisto di cui al primo comma ed  il
          relativo   frazionamento   di   mutui   ovvero   l'atto  di
          liquidazione  finale  nel  caso  di  alloggi  costruiti  da
          privati  devono essere effettuati rispettivamente entro due
          anni  ed  entro  sei  mesi  dalla  data  di ultimazione dei
          lavori, il contributo sugli  interessi  di  preammortamento
          continuera' ad essere corrisposto qualora l'immobile, anche
          prima  della  scadenza  dei suddetti termini, sia locato ai
          sensi delle disposizioni vigenti.
             I mutui di cui al primo comma  possono  essere  concessi
          altresi'  a  comuni  ed  a  istituti  autonomi  per le case
          popolari, che intendano costruire abitazioni  da  assegnare
          in  locazione  nonche'  a cooperative edilizie a proprieta'
          indivisa. In tali casi l'onere a carico  dei  mutuatari  e'
          del 3 per cento, oltre al rimborso del capitale.
             Fino  alla  data  del  31  dicembre  1989 gli interventi
          assistiti dai contributi di cui al primo comma del presente
          articolo sono destinati per programmi da realizzarsi  anche
          fuori  dell'ambito  dei  piani di zona di cui alla legge 18
          aprile  1962,  n.  167,   e   successive   integrazioni   e
          modificazioni,  ovvero fuori delle aree delimitate ai sensi
          dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e succes-
          sive modificazioni ed integrazioni, quando  siano  esaurite
          le aree all'interno dei piani di zona e delle delimitazioni
          predette.
             Gli  interventi  al  di fuori delle aree di cui al comma
          precedente devono, in ogni caso, essere realizzati in  base
          a convenzione stipulata ai sensi dell'art. 8 della legge 28
          gennaio  1977, n. 10, nella quale, fermo restando il limite
          di lire 24 milioni previsto dal precedente art.  16,  primo
          comma,  il  costo  dell'arca non potra' essere computato in
          misura  superiore  a  quello  determinato   dai   parametri
          definiti  dalla  regione  ai  sensi  del  secondo comma del
          medesimo art. 8 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.
             Dal 1 gennaio 1990 gli interventi  di  cui  al  presente
          articolo  devono  essere realizzati sulle aree comprese nei
          piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n.  167,
          su  quelle delimitate ai sensi dell'art.  51 della legge 22
          ottobre 1971, n. 865,  ovvero  su  quelle  espropriate  dai
          comuni  ai  sensi del sesto comma dell'art. 13 della citata
          legge 28 gennaio 1977, n. 10".