Art. 23. 
                 Abrogazione e sostituzione di norme 
 
  1. E' abrogato l'articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n.  847,
cosi' come sostituito dall'articolo 43 della legge 22  ottobre  1971,
n. 865. 
  2. Sono abrogati i commi quindicesimo, sedicesimo,  diciasettesimo,
diciottesimo e diciannovesimo dell'articolo 35 della legge 22 ottobre
1971, n. 865. 
  3. All'articolo  35  della  legge  22  ottobre  1971,  n.  865,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "Qualora per un immobile oggetto di un intervento di recupero sia
stato, in qualunque forma, concesso, per altro titolo, un  contributo
da  parte  dello  Stato  o  delle  regioni,  puo'  essere  attribuita
l'agevolazione per il recupero  stesso  soltanto  se,  alla  data  di
concessione di quest'ultima, gli effetti della predetta contribuzione
siano gia' esauriti". 
  4. Il termine del 31 dicembre 1984, previsto dall'articolo 8, comma
primo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in  legge,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982,  n.  94,  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' soppresso. 
  5. Il comma secondo dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978,  n.
457, e' sostituito dal seguente: 
    "L'assegnazione e l'acquisto di cui al primo comma ed il relativo
frazionamento di mutui ovvero l'atto di liquidazione finale nel  caso
di  alloggi   costruiti   da   privati   devono   essere   effettuati
rispettivamente entro due anni  ed  entro  sei  mesi  dalla  data  di
ultimazione  dei   lavori.   Il   contributo   sugli   interessi   di
preammortamento continuera' ad essere corrisposto qualora l'immobile,
anche prima della scadenza dei suddetti termini, sia locato ai  sensi
delle disposizioni vigenti". 
  6. Il termine previsto dall'articolo 8, comma terzo, della legge 28
gennaio 1977, n. 10,  come  successivamente  prorogato  dal  decreto-
legge  29  dicembre  1987,  n.  534,   convertito   in   legge,   con
modificazioni, dalla legge, 29 febbraio 1988, n. 47, e' soppresso. 
 
          Note all'art. 23:
             -  Il  testo  dell'art.  3  della  legge   n.   847/1964
          (Autorizzazione ai comuni e loro consorzi a contrarre mutui
          per  l'acquisizione  delle  aree  ai  sensi  della legge 18
          aprile 1962, n. 167) cosi'  come  sostituito  dall'art.  43
          della legge n. 865/1971, era il seguente:
             "Art.  3.-L'importo  dei mutui non puo' essere superiore
          al  25  per  cento  della  spesa  totale  nella   relazione
          finanziaria del piano".
             -  Il  testo dell'art. 35 della citata legge n. 865/1971
          (si veda in nota all'art. 19), come modificato dal presente
          articolo, e' il seguente:
             "Art. 35.-Le disposizioni dell'art. 10  della  legge  18
          aprile  1962, n. 167, sono sostituite dalle norme di cui al
          presente articolo.
             Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge
          18 aprile 1962, n. 167, sono espropriate dai comuni  e  dai
          loro consorzi.
             Le  aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute
          in proprieta' ai sensi dell'undicesimo comma  del  presente
          articolo,  vanno  a  far parte del patrimonio indisponibile
          del comune o del consorzio.
             Su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto
          di superficie per la costruzione di case di tipo  economico
          o popolare e dei relativi servizi urbani e sociali.
             La   concessione  del  diritto  di  superficie  ad  enti
          pubblici  per  la  realizzazione  di  impianti  e   servizi
          pubblici  e' a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi
          ha una durata non inferiore ad anni 60 e non  superiore  ad
          anni 99.
             L'istanza  per  ottenere  la  concessione  e' diretta al
          sindaco o al presidente del  consorzio.  Tra  piu'  istanze
          concorrenti  e'  data  la preferenza a quelle presentate da
          enti  pubblici  istituzionalmente  operanti   nel   settore
          dell'edilizia   economica   e  popolare  e  da  cooperative
          edilizie a proprieta' indivisa.
             La concessione e' deliberata dal  consiglio  comunale  o
          dall'assemblea  del consorzio. Con la stessa delibera viene
          determinato il contenuto della convenzione  da  stipularsi,
          per  atto  pubblico,  da  trascriversi presso il competente
          ufficio dei registri immobiliari, tra l'ente concedente  ed
          il richiedente.
             La convenzione deve prevedere:
               a)  il  corrispettivo della concessione in misura pari
          al costo di acquisizione delle aree nonche' al costo  delle
          relative opere di urbanizzazione se gia' realizzate;
               b)  il  corrispettivo delle opere di urbanizzazione da
          realizzare a  cura  del  comune  o  del  consorzio,  ovvero
          qualora  dette  opere  vengano  eseguite a cura e spese del
          concessionario,  le  relative  garanzie  finanziarie,   gli
          elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalita'
          del controllo sulla loro esecuzione, nonche' i criteri e le
          modalita'  per  il  loro  trasferimento  ai  comuni  od  ai
          consorzi;
               c) le caratteristiche costruttive e tipologiche  degli
          edifici da realizzare;
               d)  i termini di inizio e di ultimazione degli edifici
          e delle opere di urbanizzazione;
               e) i criteri per la determinazione e la revisione  dei
          canoni  di  locazione,  nonche'  per  la determinazione del
          prezzo  di  cessione  degli   alloggi,   ove   questa   sia
          consentita;
               f)   le  sanzioni  a  carico  del  concessionario  per
          l'inosservanza degli obblighi stabiliti  nella  convenzione
          ed  i  casi  di  maggior  gravita'  in  cui tale osservanza
          comporti la decadenza dalla concessione  e  la  conseguente
          estinzione del diritto di superficie;
               g)  i  criteri per la determinazione del corrispettivo
          in caso di rinnovo della concessione,  la  cui  durata  non
          puo'   essere   superiore   a   quella  prevista  nell'atto
          originario.
             Le  disposizioni  del  precedente comma non si applicano
          quando l'oggetto della  concessione  sia  costituito  dalla
          realizzazione  di  impianti e servizi pubblici ai sensi del
          quinto comma del presente articolo.
             I comuni  ed  i  consorzi  possono,  nella  convenzione,
          stabilire,  a favore degli enti che costruiscono alloggi da
          dare  in  locazione,  condizioni  particolari  per   quanto
          riguarda gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione.
             Le  aree  di cui al secondo comma del presente articolo,
          destinate alla costruzione di case economiche  e  popolari,
          nei limiti di una quota non inferiore al 20 per cento e non
          superiore  al  40  per  cento,  in  termini volumetrici, di
          quelle comprese nei piani, sono cedute in proprieta' a  co-
          operative  edilizie  ed  ai  singoli,  con preferenza per i
          proprietari espropriati  ai  sensi  della  presente  legge,
          sempre  che  questi  ed  i soci delle cooperative abbiano i
          requisiti   previsti   dalle   vigenti   disposizioni   per
          l'assegnazione di alloggi economici e popolari.
             Il  prezzo  di  cessione  delle  aree  e' determinato in
          misura pari al costo di  acquisizione  delle  aree  stesse,
          nonche'  al costo delle relative opere di urbanizzazione in
          proporzione al volume edificabile.
             Contestualmente all'atto della cessione della proprieta'
          dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario,
          viene stipulata una convenzione per atto pubblico la  quale
          deve prevedere:
               a)  gli elementi progettati dagli edifici da costruire
          e le modalita' del controllo sulla loro costruzione;
               b) le caratteristiche costruttive e tipologiche  degli
          edifici da costruire;
               c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;
               d)  i  casi  nei  quali  l'inosservanza degli obblighi
          previsti  dalla   convenzione   comporta   la   risoluzione
          dell'atto di cessione.
             I  criteri  di cui alla lettera e) e g) e le sanzioni di
          cui alla  lettera  f)  dell'ottavo  comma  dovranno  essere
          preventivamente   deliberati   dal   consiglio  comunale  o
          dall'assistenza   del   consorzio   e    dovranno    essere
          preventivamente   deliberati   dal   consiglio  comunale  o
          dall'assemblea del consorzio e dovranno essere  gli  stessi
          per tutte le convenzioni.
             Chiunque  in virtu' del possesso dei requisiti richiesti
          per l'assegnazione di alloggi economico  o  popolare  abbia
          ottenuto la proprieta' dell'area e dell'alloggio su di essa
          costruito,  non  puo' ottenere altro alloggio in proprieta'
          delle amministrazioni o dagli enti indicati nella  presente
          legge  o  comunque  costruiti  con  il  contributo o con il
          concorso dello Stato a norma dell'art.  17  del  Presidente
          della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.
             Qualora  per  un  immobile  oggetto  di un intervento di
          recupero sia stato, in qualunque forma, concesso, per altro
          titolo, un contributo da parte dello Stato o delle regioni,
          puo'  essere  attribuita  l'agevolazione  per  il  recupero
          stesso   soltanto   se,   alla   data   di  concessione  di
          quest'ultima,  gli  effetti  della  predetta  contribuzione
          siano gia' esauriti".
             -  Il  primo comma dell'art. 8 del D.L. n. 9/1982 (Norme
          per  l'edilizia  residenziale  e  provvidenze  in   materia
          sfratti),   per  effetto  della  modifica  apportata  dalla
          presente legge, risulta essere il seguente:
             "Art. 8.-La domanda  di  concessione  ad  edificare  per
          interventi    di   edilizia   residenziale   diretti   alla
          costruzione di abitazioni od  al  recupero  del  patrimonio
          edilizio   esistente,  si  intende  accolta  qualora  entro
          novanta giorni dalla presentazione  del  progetto  e  della
          relativa  domanda non sia stato comunicato il provvedimento
          motivato con cui viene negato il rilascio".
             - Per il  testo  dell'art.  18  della  citata  legge  n.
          457/1978 si veda in nota all'art. 21.
             -  Il  terzo  comma  dell'art.  8  della citata legge n.
          10/1977,  per  effetto  della  modifica   apportata   dalla
          presente   legge,   risulta   essere   il   seguente:   "Il
          concessionario puo' chiedere che il costo  delle  aree,  ai
          fini  della  convenzione, sia determinato in misura pari al
          valore definito in occasione di trasferimenti di proprieta'
          avvenuti  nel  quinquiennio  anteriore  alla   data   della
          convenzione".