Art. 23. Abrogazione e sostituzione di norme 1. E' abrogato l'articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847, cosi' come sostituito dall'articolo 43 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 2. Sono abrogati i commi quindicesimo, sedicesimo, diciasettesimo, diciottesimo e diciannovesimo dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 3. All'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Qualora per un immobile oggetto di un intervento di recupero sia stato, in qualunque forma, concesso, per altro titolo, un contributo da parte dello Stato o delle regioni, puo' essere attribuita l'agevolazione per il recupero stesso soltanto se, alla data di concessione di quest'ultima, gli effetti della predetta contribuzione siano gia' esauriti". 4. Il termine del 31 dicembre 1984, previsto dall'articolo 8, comma primo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni e integrazioni, e' soppresso. 5. Il comma secondo dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e' sostituito dal seguente: "L'assegnazione e l'acquisto di cui al primo comma ed il relativo frazionamento di mutui ovvero l'atto di liquidazione finale nel caso di alloggi costruiti da privati devono essere effettuati rispettivamente entro due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il contributo sugli interessi di preammortamento continuera' ad essere corrisposto qualora l'immobile, anche prima della scadenza dei suddetti termini, sia locato ai sensi delle disposizioni vigenti". 6. Il termine previsto dall'articolo 8, comma terzo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come successivamente prorogato dal decreto- legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge, 29 febbraio 1988, n. 47, e' soppresso.
Note all'art. 23: - Il testo dell'art. 3 della legge n. 847/1964 (Autorizzazione ai comuni e loro consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167) cosi' come sostituito dall'art. 43 della legge n. 865/1971, era il seguente: "Art. 3.-L'importo dei mutui non puo' essere superiore al 25 per cento della spesa totale nella relazione finanziaria del piano". - Il testo dell'art. 35 della citata legge n. 865/1971 (si veda in nota all'art. 19), come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 35.-Le disposizioni dell'art. 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme di cui al presente articolo. Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono espropriate dai comuni e dai loro consorzi. Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute in proprieta' ai sensi dell'undicesimo comma del presente articolo, vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del consorzio. Su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico o popolare e dei relativi servizi urbani e sociali. La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici e' a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99. L'istanza per ottenere la concessione e' diretta al sindaco o al presidente del consorzio. Tra piu' istanze concorrenti e' data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie a proprieta' indivisa. La concessione e' deliberata dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio. Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della convenzione da stipularsi, per atto pubblico, da trascriversi presso il competente ufficio dei registri immobiliari, tra l'ente concedente ed il richiedente. La convenzione deve prevedere: a) il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree nonche' al costo delle relative opere di urbanizzazione se gia' realizzate; b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune o del consorzio, ovvero qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalita' del controllo sulla loro esecuzione, nonche' i criteri e le modalita' per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi; c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare; d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione; e) i criteri per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione, nonche' per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita; f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravita' in cui tale osservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie; g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, la cui durata non puo' essere superiore a quella prevista nell'atto originario. Le disposizioni del precedente comma non si applicano quando l'oggetto della concessione sia costituito dalla realizzazione di impianti e servizi pubblici ai sensi del quinto comma del presente articolo. I comuni ed i consorzi possono, nella convenzione, stabilire, a favore degli enti che costruiscono alloggi da dare in locazione, condizioni particolari per quanto riguarda gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione. Le aree di cui al secondo comma del presente articolo, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, nei limiti di una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento, in termini volumetrici, di quelle comprese nei piani, sono cedute in proprieta' a co- operative edilizie ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge, sempre che questi ed i soci delle cooperative abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi economici e popolari. Il prezzo di cessione delle aree e' determinato in misura pari al costo di acquisizione delle aree stesse, nonche' al costo delle relative opere di urbanizzazione in proporzione al volume edificabile. Contestualmente all'atto della cessione della proprieta' dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico la quale deve prevedere: a) gli elementi progettati dagli edifici da costruire e le modalita' del controllo sulla loro costruzione; b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire; c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici; d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporta la risoluzione dell'atto di cessione. I criteri di cui alla lettera e) e g) e le sanzioni di cui alla lettera f) dell'ottavo comma dovranno essere preventivamente deliberati dal consiglio comunale o dall'assistenza del consorzio e dovranno essere preventivamente deliberati dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio e dovranno essere gli stessi per tutte le convenzioni. Chiunque in virtu' del possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione di alloggi economico o popolare abbia ottenuto la proprieta' dell'area e dell'alloggio su di essa costruito, non puo' ottenere altro alloggio in proprieta' delle amministrazioni o dagli enti indicati nella presente legge o comunque costruiti con il contributo o con il concorso dello Stato a norma dell'art. 17 del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2. Qualora per un immobile oggetto di un intervento di recupero sia stato, in qualunque forma, concesso, per altro titolo, un contributo da parte dello Stato o delle regioni, puo' essere attribuita l'agevolazione per il recupero stesso soltanto se, alla data di concessione di quest'ultima, gli effetti della predetta contribuzione siano gia' esauriti". - Il primo comma dell'art. 8 del D.L. n. 9/1982 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia sfratti), per effetto della modifica apportata dalla presente legge, risulta essere il seguente: "Art. 8.-La domanda di concessione ad edificare per interventi di edilizia residenziale diretti alla costruzione di abitazioni od al recupero del patrimonio edilizio esistente, si intende accolta qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio". - Per il testo dell'art. 18 della citata legge n. 457/1978 si veda in nota all'art. 21. - Il terzo comma dell'art. 8 della citata legge n. 10/1977, per effetto della modifica apportata dalla presente legge, risulta essere il seguente: "Il concessionario puo' chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprieta' avvenuti nel quinquiennio anteriore alla data della convenzione".