Art. 7.
                 (Soggetti operatori e beneficiari).
   1.  I  contributi  di  cui  all'articolo  6  sono concessi per gli
interventi  disciplinati  dalla  presente  legge  e   realizzati   da
cooperative edilizie a proprieta' individuale od indivisa, da imprese
di  costruzione,  da  privati che intendano costruire o recuperare la
propria abitazione nonche' da enti pubblici che intendano costruire o
recuperare abitazioni da assegnare in proprieta', dagli  IACP  e  dai
loro  consorzi,  dai  comuni  che  intendano  costruire  o recuperare
abitazioni da assegnare in locazione.
   2. I soggetti beneficiari dei contributi  di  cui  all'articolo  6
debbono  essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni
vigenti alla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  al
momento  dell'assegnazione,  dell'acquisto  o  della  concessione del
contributo. Il  reddito  e'  determinato  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo  21  della  legge  5  agosto  1978, n. 457, e successive
modificazioni.
   3. I contributi di cui  all'articolo  2  possono  essere  altresi'
concessi  ai  soggetti  che  realizzano  interventi  ai  sensi  degli
articoli 8, 9 e 16.
 
          Nota all'art. 7:
             - Il testo dell'art. 21 della citata legge  n.  457/1978
          e' il seguente:
             "Art.  21 (Modalita' per la determinazione del reddito).
          - Ai  fini  dell'acquisizione  dei  benefici  previsti  dal
          presente   titolo  nonche'  ai  fini  dell'attribuzione  di
          eventuali  punteggi  preferenziali  per  la  formazione  di
          graduatorie  degli  aventi  diritto  complessivo del nucleo
          familiare e' diminuito di lire un milione per  ogni  figlio
          che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla
          formazione  del  reddito  predetto  concorrano  redditi  da
          lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota
          per ogni figlio che risulti a carico, sono calcolati  nella
          misura del 60 per cento.
             Per  il  requisito  della  residenza  si  applica quanto
          disposto  dall'art.  2,  lettera  b),   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035".