Art. 7. (Soggetti operatori e beneficiari). 1. I contributi di cui all'articolo 6 sono concessi per gli interventi disciplinati dalla presente legge e realizzati da cooperative edilizie a proprieta' individuale od indivisa, da imprese di costruzione, da privati che intendano costruire o recuperare la propria abitazione nonche' da enti pubblici che intendano costruire o recuperare abitazioni da assegnare in proprieta', dagli IACP e dai loro consorzi, dai comuni che intendano costruire o recuperare abitazioni da assegnare in locazione. 2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 6 debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge al momento dell'assegnazione, dell'acquisto o della concessione del contributo. Il reddito e' determinato con le modalita' di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni. 3. I contributi di cui all'articolo 2 possono essere altresi' concessi ai soggetti che realizzano interventi ai sensi degli articoli 8, 9 e 16.
Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 21 della citata legge n. 457/1978 e' il seguente: "Art. 21 (Modalita' per la determinazione del reddito). - Ai fini dell'acquisizione dei benefici previsti dal presente titolo nonche' ai fini dell'attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per la formazione di graduatorie degli aventi diritto complessivo del nucleo familiare e' diminuito di lire un milione per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento. Per il requisito della residenza si applica quanto disposto dall'art. 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035".