Art. 8. 
         (Abitazioni in locazione o assegnate in godimento). 
  1. I contributi di cui all'articolo 19 della legge 5  agosto  1978,
n. 457, come integrato dall'articolo 6 della presente legge,  possono
essere concessi  per  la  realizzazione  o  il  recupero  di  alloggi
destinati alla locazione per uso abitativo primario, ai  sensi  delle
disposizioni vigenti, per un  periodo  non  inferiore  a  otto  anni,
ovvero assegnati in godimento da cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa. 
  2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono  concesse  a  imprese  di
costruzione o loro consorzi, a cooperative o loro consorzi, agli enti
pubblici  istituzionalmente  operanti   nel   settore   dell'edilizia
pubblica residenziale, nonche' a enti, privati  e  societa',  per  la
realizzazione e l'acquisto di alloggi per i propri dipendenti. 
  3. Nel vigore della legge 27 luglio  1978,  n.  392,  e  successive
modificazioni, il corrispettivo di godimento da porsi  a  carico  del
socio assegnatario di alloggio  di  cooperativa  edilizia  ovvero  il
canone di locazione e' determinato, ai sensi dell'articolo  26  della
medesima legge, in  base  al  piano  finanziario  relativo  ai  costi
dell'intervento costruttivo da  realizzarsi  sull'area  concessa  dal
comune o stabiliti nella convenzione. 
  4. Il conduttore non puo' sublocare neppure parzialmente l'immobile
ottenuto, pena la risoluzione di diritto del contratto. 
  5. Alla scadenza dell'ottavo anno il contratto,  qualunque  sia  la
durata intercorsa anche in deroga alla normativa vigente, e'  risolto
di diritto. A seguito di comunicazione del locatore, l'immobile  deve
essere lasciato libero dal conduttore. 
  6. Le  abitazioni  realizzate,  ai  sensi  del  presente  articolo,
possono essere cedute anche prima del termine di cui al  comma  1,  e
purche' la vendita riguardi immobili costituenti  complessi  unitari,
con esclusione delle vendite frazionate. 
  7. Nel caso di vendita, ai sensi del  comma  6,  al  conduttore  e'
comunque garantita  la  prosecuzione  della  locazione  per  l'intera
durata determinata ai sensi del comma 1. 
  8. Trascorso il termine di cui al comma  1,  gli  immobili  possono
essere ceduti anche per singole unita' immobiliari con  prelazione  a
favore dei conduttori. 
  9. Fino al 31 dicembre 1991 gli atti di  vendita  delle  abitazioni
realizzate ai sensi del presente articolo sono  soggetti  all'imposta
sul valore aggiunto, ovvero alla imposta di registro nella misura del
4 per cento e alla imposta di trascrizione ipotecaria  e  di  voltura
catastale in misura fissa. 
  10. Gli obblighi previsti dal presente articolo  sono  recepiti  in
apposito atto d'obbligo il  cui  schema  e'  approvato  dal  CIPE  su
proposta del CER da  trascriversi  alla  conservatoria  dei  registri
immobiliari a cura del comune e a spese dei beneficiari.