Art. 2. 1. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' sostituito dal seguente: " 4. Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'articolo 7, commi 5, 5- bis , 5- ter e 5-quater, qualora venga proposta e notificata, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, la domanda incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento di espulsione adottato dal prefetto resta sospesa fino alla decisione sulla domanda cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale.".