Art. 2. 
 
  1. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 30  dicembre  1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  1990,
n. 39, e' sostituito dal seguente: 
  " 4. Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti  disposti  a  norma
dell'articolo 7, commi 5, 5- bis , 5- ter e 5-quater,  qualora  venga
proposta e notificata, entro quindici  giorni  dalla  conoscenza  del
provvedimento, la domanda incidentale  di  sospensione,  l'esecuzione
del provvedimento di espulsione adottato dal prefetto  resta  sospesa
fino alla decisione sulla domanda cautelare da  parte  del  tribunale
amministrativo regionale.".