Art. 3. 1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' sostituito dal seguente: " 1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, dalle norme in materia di stupefacenti, dall'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, e quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto, gli stranieri che abbiano riportato condanna anche non definitiva per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per uno dei reati previsti nei commi 5- bis e 5- ter del presente articolo, sono espulsi dal territorio dello Stato.". 2. Nel comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, le parole: "Sono altresi' espulsi" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dai commi 5- bis e 5-quater, sono altresi' espulsi".