Art. 2.
  1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per disciplinare  le  dotazioni  organiche  degli
ufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri come stabilite dall'articolo 2
del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, mediante  l'istituzione  per
gli  ufficiali in servizio permanente dei ruoli "normale", "speciale"
e "tecnico". Nell'esercizio della delega il Governo dovra' attenersi,
nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, ai seguenti  princi'pi  e
criteri direttivi:
    a)  prevedere per l'istituzione del ruolo normale degli ufficiali
in servizio permanente:
    1) il numero massimo della consistenza nei gradi;
    2) i requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento;
    3)  le  modalita'  di  avanzamento  e  le  relative  aliquote  di
valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;
    b) prevedere per l'istituzione del ruolo speciale degli ufficiali
in servizio permanente:
    1)  il numero massimo della consistenza nei gradi, i requisiti, i
titoli e le modalita' di reclutamento;
    2)  le  modalita'  di  avanzamento  e  le  relative  aliquote  di
valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;
    c)  prevedere  l'istituzione del ruolo tecnico degli ufficiali in
servizio permanente, con le seguenti specialita':
    1) informatica;
    2) psicologia applicata;
    3) investigazioni scientifiche;
    d) prevedere  per  il  ruolo  tecnico  il  numero  massimo  della
consistenza  nei  gradi,  i  requisiti,  i  titoli  e le modalita' di
reclutamento, le modalita' di avanzamento e le relative  aliquote  di
valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;
    e)   prevedere   che   all'atto   dell'emanazione   dei   decreti
legislativi, il ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei  carabinieri  -
previsto  dall'articolo  53  della legge 10 maggio 1983, n. 212 - non
sia piu' alimentato e che gli ufficiali del predetto ruolo permangano
in esso ad esaurimento, continuandosi ad applicare nei loro confronti
le norme previste dalla legge istitutiva del citato ruolo.
  2. I decreti legislativi di cui al  comma  1  sono  emanati  previo
parere  delle  competenti  commissioni  permanenti  della  Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica.