Art. 2. 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri come stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, mediante l'istituzione per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli "normale", "speciale" e "tecnico". Nell'esercizio della delega il Governo dovra' attenersi, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, ai seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) prevedere per l'istituzione del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente: 1) il numero massimo della consistenza nei gradi; 2) i requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento; 3) le modalita' di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado; b) prevedere per l'istituzione del ruolo speciale degli ufficiali in servizio permanente: 1) il numero massimo della consistenza nei gradi, i requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento; 2) le modalita' di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado; c) prevedere l'istituzione del ruolo tecnico degli ufficiali in servizio permanente, con le seguenti specialita': 1) informatica; 2) psicologia applicata; 3) investigazioni scientifiche; d) prevedere per il ruolo tecnico il numero massimo della consistenza nei gradi, i requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento, le modalita' di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado; e) prevedere che all'atto dell'emanazione dei decreti legislativi, il ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri - previsto dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212 - non sia piu' alimentato e che gli ufficiali del predetto ruolo permangano in esso ad esaurimento, continuandosi ad applicare nei loro confronti le norme previste dalla legge istitutiva del citato ruolo. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.