Art. 10. 
                        Controllo successivo 
  1. Gli esportatori devono fornire al  Ministro  del  commercio  con
l'estero la prova dell'effettivo arrivo nel Paese di destinazione  di
quanto  autorizzato  e  spedito,  secondo  termini  e  modalita'   da
specificare con  decreto  dello  stesso  Ministro  da  emanare  entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 
  2. La prova relativa all'uso finale civile  dei  prodotti  e  delle
tecnologie esportati ai sensi  della  presente  legge  dovra'  essere
fornita in conformita' alle direttive di organi internazionali al cui
rispetto l'Italia si sia obbligata. 
  3. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2,  lettera  b),
il Ministro del commercio con l'estero puo' comunque condizionare  il
rilascio dell'autorizzazione ad ispezioni  da  effettuare  presso  la
sede  dell'importatore  straniero  che   vi   abbia   preventivamente
consentito.