Art. 11. Coordinamento e collaborazione internazionale 1. Al fine di promuovere e controllare l'attivita' di esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, e di coordinarla con quella svolta da altri Paesi, anche nel rispetto della normativa comunitaria in vigore, il Ministro del commercio con l'estero, con proprio decreto, definisce l'assetto organizzativo interno necessario per collaborare con altri enti competenti in materia, in Italia e all'estero.