Art. 11. 
            Coordinamento e collaborazione internazionale 
  1. Al fine di promuovere e controllare l'attivita' di  esportazione
dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2,  e  di  coordinarla  con
quella svolta da altri Paesi,  anche  nel  rispetto  della  normativa
comunitaria in vigore, il Ministro del commercio  con  l'estero,  con
proprio decreto, definisce l'assetto organizzativo interno necessario
per collaborare con altri enti competenti in  materia,  in  Italia  e
all'estero.