Art. 12. Mancanza dell'autorizzazione 1. Chiunque effettui senza autorizzazione attivita' di esportazione o transito dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 2, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da due a sei anni o con la multa da cinquanta a cinquecento milioni di lire. 2. I beni oggetto delle attivita' non autorizzate di cui al comma 1 sono confiscati.