Art. 12. 
                    Mancanza dell'autorizzazione 
  1. Chiunque effettui senza autorizzazione attivita' di esportazione
o transito dei prodotti e delle tecnologie  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,
con la reclusione da due a sei anni o con la  multa  da  cinquanta  a
cinquecento milioni di lire. 
  2. I beni oggetto delle attivita' non autorizzate di cui al comma 1
sono confiscati.