Art. 14. 
               Violazione delle condizioni di consegna 
  1.  Chiunque  svolga  attivita'  di  esportazione  o  transito  dei
prodotti e delle tecnologie  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  in
violazione delle condizioni di consegna  alla  destinazione  previste
dalle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 8, e' punito, salvo che
il fatto costituisca piu' grave  reato,  con  la  reclusione  fino  a
cinque anni o con la multa da  cinquanta  a  cinquecento  milioni  di
lire.