Art. 14. Violazione delle condizioni di consegna 1. Chiunque svolga attivita' di esportazione o transito dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 2, in violazione delle condizioni di consegna alla destinazione previste dalle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 8, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione fino a cinque anni o con la multa da cinquanta a cinquecento milioni di lire.