Art. 15. Aumento delle sanzioni previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185 1. L'entita' minima delle multe previste dagli articoli 23, 24 e 25 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' elevata a cinquanta milioni di lire.
Nota all'art. 15: - Il testo degli articoli 23, 24 e 25 della legge n. 185/1990 gia' citata (si veda in nota all'art. 2) e' il seguente: "Art. 23 (Falsita' nella documentazione). - 1. Chiunque, in una documentazione prodotta ai sensi della presente legge, fornisce con dolo indicazioni non veritiere, inerenti al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 13 o per il relativo rinnovo, e' punito, nel caso abbia conseguito l'autorizzazione, con la reclusione da due a sei anni ovvero con la multa da un decimo a tre decimi del valore del contratto. 2. Se le indicazioni non veritiere sono determinanti per l'ottenimento della iscrizione nel registro nazionale di cui all'art. 3, ovvero del nulla osta previsto dall'art. 9, comma 5, si applica, salvo che il caso non costituisca reato piu' grave, la pena della multa da tre a trecento milioni di lire. Art. 24 (Inosservanza delle prescrizioni amministrative). - 1. Chiunque effettui esportazioni o transito di materiali di armamento in violazione delle condizioni di consegna alla destinazione indicata nella richiesta di autorizzazione di cui all'art. 13, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione fino a cinque anni, ovvero con la multa da due a cinque decimi del valore dei contratti. Art. 25 (Mancanza dell'autorizzazione). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, colui che senza l'autorizzazione di cui all'art. 13 effettua esportazione, importazione o transito di materiali di armamento, contemplati nei decreti di cui all'art. 2, comma 3, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni ovvero con la multa da cinque a cinquecento milioni. 2. Chiunque ponga in essere trattative in violazione di quanto disposto all'art. 9, e' punito con la reclusione fino a quattro anni ovvero con la multa da cinque a cinquecento milioni. 3. Sono confiscati quei materiali di armamento che, individuati dagli organi preposti come destinati all'esportazione, non risultino accompagnati dalle prescritte autorizzazioni".