Art. 15. 
  Aumento delle sanzioni previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185 
  1. L'entita' minima delle multe previste dagli articoli 23, 24 e 25
della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' elevata a cinquanta milioni  di
lire. 
 
          Nota all'art. 15:
             -  Il  testo  degli  articoli 23, 24 e 25 della legge n.
          185/1990 gia' citata (si veda in nota  all'art.  2)  e'  il
          seguente:
             "Art. 23 (Falsita' nella documentazione). - 1. Chiunque,
          in  una  documentazione  prodotta  ai  sensi della presente
          legge,  fornisce  con  dolo  indicazioni   non   veritiere,
          inerenti al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art.
          13  o  per  il  relativo rinnovo, e' punito, nel caso abbia
          conseguito l'autorizzazione, con la reclusione da due a sei
          anni ovvero con la multa da un  decimo  a  tre  decimi  del
          valore del contratto.
             2. Se le indicazioni non veritiere sono determinanti per
          l'ottenimento  della  iscrizione  nel registro nazionale di
          cui all'art.  3, ovvero del nulla osta  previsto  dall'art.
          9,  comma  5, si applica, salvo che il caso non costituisca
          reato piu' grave, la pena della multa  da  tre  a  trecento
          milioni di lire.
             Art.     24     (Inosservanza     delle     prescrizioni
          amministrative). - 1.   Chiunque  effettui  esportazioni  o
          transito  di  materiali  di  armamento  in violazione delle
          condizioni di consegna  alla  destinazione  indicata  nella
          richiesta  di  autorizzazione di cui all'art. 13, salvo che
          il fatto costituisca piu' grave reato,  e'  punito  con  la
          reclusione fino a cinque anni, ovvero con la multa da due a
          cinque decimi del valore dei contratti.
             Art.  25  (Mancanza dell'autorizzazione). - 1. Salvo che
          il fatto costituisca piu'  grave  reato,  colui  che  senza
          l'autorizzazione  di cui all'art. 13 effettua esportazione,
          importazione  o  transito  di   materiali   di   armamento,
          contemplati  nei  decreti  di  cui  all'art. 2, comma 3, e'
          punito con la reclusione da tre a dodici anni ovvero con la
          multa da cinque a cinquecento milioni.
             2. Chiunque ponga in essere trattative in violazione  di
          quanto  disposto  all'art.  9,  e' punito con la reclusione
          fino a quattro  anni  ovvero  con  la  multa  da  cinque  a
          cinquecento milioni.
             3.  Sono  confiscati  quei  materiali  di armamento che,
          individuati   dagli   organi   preposti   come    destinati
          all'esportazione,    non   risultino   accompagnati   dalle
          prescritte autorizzazioni".