Art. 16. 
                     Norme transitorie e finali 
  1. Gli schemi  dei  decreti  previsti  dalla  presente  legge  sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  per
l'espressione del  parere  da  parte  delle  commissioni  competenti.
Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, i  decreti  possono
essere emanati anche in mancanza di detto parere. 
  2. Tutti i decreti previsti per l'attuazione della  presente  legge
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  3. Fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriale previsti per
l'attuazione  della  presente  legge  si   applicano   le   procedure
amministrative attualmente in vigore. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 27 febbraio 1992 
                                  COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI