Art. 16. Norme transitorie e finali 1. Gli schemi dei decreti previsti dalla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle commissioni competenti. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti possono essere emanati anche in mancanza di detto parere. 2. Tutti i decreti previsti per l'attuazione della presente legge sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriale previsti per l'attuazione della presente legge si applicano le procedure amministrative attualmente in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI