Art. 2. 
                       Autorizzazioni generali 
  1. L'esportazione e il transito dei prodotti e delle tecnologie  di
valore inferiore a quanto stabilito con apposito decreto del Ministro
del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli  affari
esteri, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore  della
presente legge, e comunque in conformita' a  quanto  stabilito  dalle
intese e dalle convenzioni  internazionali  cui  l'Italia  partecipa,
sono soggetti a procedure semplificate di autorizzazione da stabilire
con il medesimo decreto. 
  2. L'esportazione e il transito di prodotti e tecnologie verso  gli
Stati Uniti  d'America,  il  Canada,  l'Australia,  il  Giappone,  la
Svezia,  la  Norvegia,  la  Svizzera,  la  Turchia,  la  Finlandia  e
l'Austria, nonche' verso i Paesi  membri  della  Comunita'  economica
europea, possono essere effettuati previa autorizzazione generale per
categorie di prodotti concessa con decreto del Ministro del commercio
con  l'estero,  che  ne  precisa  anche   eventuali   limitazioni   o
condizioni, da emanare entro novanta giorni  dall'entrata  in  vigore
della presente legge. 
  3. Il Ministro del commercio  con  l'estero,  sentito  il  comitato
consultivo previsto dall'articolo 5, con proprio decreto, da  emanare
entro novanta giorni dall'entrata in  vigore  della  presente  legge,
puo'  rilasciare  autorizzazioni  di  distribuzione  di  prodotti   e
tecnologie all'interno  dello  stesso  gruppo  industriale  italiano,
anche comprensivo di distributori autorizzati,  secondo  presupposti,
modalita' e contenuti indicati nel medesimo decreto, nel rispetto  di
quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185. 
 
          Nota all'art. 2:
             - Il testo dell'art. 1 della legge  n.  185/1990  (Nuove
          norme   sul  controllo  dell'esportazione,  importazione  e
          transito dei materiali di armamento) e' il seguente:
             "Art. 1 (Controllo dello Stato).  -  1.  L'esportazione,
          l'importazione  e  il  transito  di  materiale di armamento
          nonche' la cessione delle relative  licenze  di  produzione
          devono  essere  conformi  alla  politica estera e di difesa
          dell'Italia. Tali operazioni  vengono  regolamentate  dallo
          Stato  secondo  i princi'pi della Costituzione repubblicana
          che ripudia la  guerra  come  mezzo  di  risoluzione  delle
          controversie internazionali.
             2.  L'esportazione,  l'importazione  e  il  transito dei
          materiali di armamento,  di  cui  all'art.  2,  nonche'  la
          cessione   delle   relative  licenze  di  produzione,  sono
          soggetti ad autorizzazioni e controlli dello Stato.
             3. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la
          graduale differenziazione produttiva  e  la  conversione  a
          fini civili delle industrie nel settore della difesa.
             4.   Le  operazioni  di  esportazione  e  transito  sono
          consentite solo se effettuate  con  governi  esteri  o  con
          imprese autorizzate dal governo del Paese destinatario.
             5.   L'esportazione  ed  il  transito  di  materiali  di
          armamento, nonche' la cessione delle  relative  licenze  di
          produzione,  sono  vietati quando siano in contrasto con la
          Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia  e
          con  i  fondamentali interessi della sicurezza dello Stato,
          della  lotta  contro  il  terrorismo  e del mantenimento di
          buone relazioni con altri Paesi,  nonche'  quando  manchino
          adeguate   garanzie   sulla   definitiva  destinazione  dei
          materiali.
             6.  L'esportazione  ed  il  transito  di  materiali   di
          armamento sono altresi' vietati:
               a)  verso  i  Paesi  in  stato di conflitto armato, in
          contrasto con i princ/'pi dell'art. 51  della  Carta  delle
          Nazioni  Unite,  fatto  salvo  il  rispetto  degli obblighi
          internazionali dell'Italia o le diverse  deliberazioni  del
          Consiglio  dei  Ministri,  da  adottare previo parere delle
          Camere;
               b)  verso  Paesi  la  cui  politica  contrasti  con  i
          princi'pi dell'art. 11 della Costituzione;
               c)   verso   i  Paesi  nei  cui  confronti  sia  stato
          dichiarato l'embargo  totale  o  parziale  delle  forniture
          belliche da parte delle Nazioni Unite;
               d)  verso  i  Paesi i cui governi sono responsabili di
          accertate violazioni delle  convenzioni  internazionali  in
          materia di diritti dell'uomo;
               e)  verso  i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai
          sensi della legge 26 febbraio 1987,  n.  49,  destinino  al
          proprio  bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di
          difesa del Paese; verso tali Paesi e' sospesa la erogazione
          di aiuti ai sensi della stessa legge,  ad  eccezione  degli
          aiuti  alle  popolazioni  nei  casi di disastri e calamita'
          naturali.
             7.  Sono  vietate  la   fabbricazione,   l'importazione,
          l'esportazione  ed il transito di armi biologiche, chimiche
          e  nucleari,  nonche'  la  ricerca  preordinata  alla  loro
          produzione  o  la  cessione  della  relativa tecnologia. Il
          divieto si applica anche agli strumenti e  alle  tecnologie
          specificamente progettate per la costruzione delle suddette
          armi nonche' a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e
          della biosfera a fini militari.
             8.  Le importazioni definitive o temporanee di materiale
          di armamento sono vietate, ad eccezione:
               a)   delle   importazioni   effettuate    direttamente
          dall'Amministrazione  dello Stato o per conto di questa per
          la   realizzazione   dei   programmi   di   armamento    ed
          equipaggiamento  delle  Forze  armate  e  di  polizia,  che
          possono essere consentite direttamente dalle dogane;
               b) delle importazioni effettuate da soggetti  iscritti
          al registro nazionale delle imprese di cui all'art. 3, pre-
          via autorizzazione di cui all'art. 13;
               c)   delle   importazioni  temporanee,  effettuate  da
          soggetti iscritti al registro nazionale  delle  imprese  di
          cui  all'art. 3, per la revisione dei materiali d'armamento
          in precedenza esportati;
               d) delle importazioni effettuate dagli enti  pubblici,
          nell'ambito   delle  rispettive  competenze,  in  relazione
          all'esercizio  di  attivita'   di   carattere   storico   o
          culturale,  previe  le  autorizzazioni  di polizia previste
          dall'art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
               e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese
          straniere per la partecipazione a fiere campionarie, mostre
          ed   attivita'   dimostrative,  previa  autorizzazione  del
          Ministero dell'interno rilasciata a seguito di  nulla  osta
          del Ministero della difesa.
             9. Sono escluse dalla discplina della presente legge:
               a)  le esportazioni temporanee effettuate direttamente
          o  per  conto  dell'Amministrazione  dello  Stato  per   la
          realizzazione   di   propri   programmi   di  armamento  ed
          equipaggiamento delle Forze armate e di polizia;
               b) le esportazioni o concessioni dirette  da  Stato  a
          Stato,  a  fini  di assistenza militare, in base ad accordi
          internazionali;
               c)  il  transito  di  materiali  di  armamento  e   di
          equipaggiamento  per  i bisogni di Forze dei Paesi alleati,
          secondo la  definizione  della  Convenzione  sullo  statuto
          delle  Forze  della  NATO,  purche'  non  siano  invocate a
          qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII  e
          XIV   della  Convenzione  tra  gli  Stati  partecipanti  al
          Trattato Nord Atlantico, ratificata con legge  30  novembre
          1955, n. 1335.
             10.  Le  esportazioni  temporanee  di  cui  al  comma 9,
          lettera a), sono comunque vietate verso i Paesi di  cui  al
          comma 6 del presente articolo.
             11.   Sono   escluse  altresi'  dalla  disciplina  della
          presente legge le armi sportive  e  da  caccia  e  relative
          munizioni;  le  cartucce per uso industriale e gli artifizi
          luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di
          cui all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110,  nonche'
          le   armi  corte  da  sparo  purche'  non  automatiche;  le
          riproduzioni di armi antiche e  gli  esplosivi  diversi  da
          quelli ad uso militare".