Art. 2. Autorizzazioni generali 1. L'esportazione e il transito dei prodotti e delle tecnologie di valore inferiore a quanto stabilito con apposito decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e comunque in conformita' a quanto stabilito dalle intese e dalle convenzioni internazionali cui l'Italia partecipa, sono soggetti a procedure semplificate di autorizzazione da stabilire con il medesimo decreto. 2. L'esportazione e il transito di prodotti e tecnologie verso gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Australia, il Giappone, la Svezia, la Norvegia, la Svizzera, la Turchia, la Finlandia e l'Austria, nonche' verso i Paesi membri della Comunita' economica europea, possono essere effettuati previa autorizzazione generale per categorie di prodotti concessa con decreto del Ministro del commercio con l'estero, che ne precisa anche eventuali limitazioni o condizioni, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. Il Ministro del commercio con l'estero, sentito il comitato consultivo previsto dall'articolo 5, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, puo' rilasciare autorizzazioni di distribuzione di prodotti e tecnologie all'interno dello stesso gruppo industriale italiano, anche comprensivo di distributori autorizzati, secondo presupposti, modalita' e contenuti indicati nel medesimo decreto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 1 della legge n. 185/1990 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) e' il seguente: "Art. 1 (Controllo dello Stato). - 1. L'esportazione, l'importazione e il transito di materiale di armamento nonche' la cessione delle relative licenze di produzione devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i princi'pi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. 2. L'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento, di cui all'art. 2, nonche' la cessione delle relative licenze di produzione, sono soggetti ad autorizzazioni e controlli dello Stato. 3. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa. 4. Le operazioni di esportazione e transito sono consentite solo se effettuate con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del Paese destinatario. 5. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento, nonche' la cessione delle relative licenze di produzione, sono vietati quando siano in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonche' quando manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali. 6. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento sono altresi' vietati: a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i princ/'pi dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri, da adottare previo parere delle Camere; b) verso Paesi la cui politica contrasti con i princi'pi dell'art. 11 della Costituzione; c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite; d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo; e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del Paese; verso tali Paesi e' sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamita' naturali. 7. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione ed il transito di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonche' la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonche' a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari. 8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento sono vietate, ad eccezione: a) delle importazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle Forze armate e di polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane; b) delle importazioni effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'art. 3, pre- via autorizzazione di cui all'art. 13; c) delle importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'art. 3, per la revisione dei materiali d'armamento in precedenza esportati; d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione all'esercizio di attivita' di carattere storico o culturale, previe le autorizzazioni di polizia previste dall'art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110; e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attivita' dimostrative, previa autorizzazione del Ministero dell'interno rilasciata a seguito di nulla osta del Ministero della difesa. 9. Sono escluse dalla discplina della presente legge: a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle Forze armate e di polizia; b) le esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali; c) il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di Forze dei Paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo statuto delle Forze della NATO, purche' non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico, ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335. 10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9, lettera a), sono comunque vietate verso i Paesi di cui al comma 6 del presente articolo. 11. Sono escluse altresi' dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche' le armi corte da sparo purche' non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare".