Art. 3. 
                      Autorizzazioni specifiche 
  1. L'elenco dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo  1,
comma 2, e' predisposto e aggiornato almeno ogni sei mesi con decreto
del Ministro del commercio con l'estero, da emanare di  concerto  con
il Ministro degli affari esteri, sentito il  parere  di  un  apposito
comitato tecnico nominato con decreto dello stesso Ministro. L'elenco
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. L'aggiornamento dell'elenco  di  cui  al  comma  1  deve  essere
predisposto: 
   a) nel rispetto dei  princi'pi  stabiliti  dall'articolo  1  della
legge 9 luglio 1990, n. 185; 
   b) tenendo conto dell'evoluzione della produzione industriale e di
quella tecnologica; 
   c) rispettando  le  intese  e  le  convenzioni  internazionali  in
materia  di  alta  tecnologia,  di   non   proliferazione   nucleare,
missilistica e chimica cui l'Italia aderisca o di cui sia parte; 
   d) adeguandosi all'evoluzione della normativa comunitaria; 
   e) armonizzandosi con le disposizioni vigenti  negli  altri  Paesi
comunitari. 
  3. Il decreto del Ministro del commercio con l'estero con il  quale
viene aggiornato  l'elenco  dei  prodotti  e  delle  tecnologie  reca
l'indicazione  degli  accordi,  delle  intese  e  degli  altri   atti
internazionali cui da' applicazione. 
 
          Nota all'art. 3:
             -  Per  il  testo dell'art. 1 della legge n. 185/1990 si
          veda in nota all'art. 2.