Art. 4. Controllo e coordinamento dello Stato 1. Il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), di cui all'articolo 6 della legge 9 luglio 1990, n. 185, con la partecipazione del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, esercita le funzioni di indirizzo, previste al comma 3 del medesimo articolo, anche per la materia di cui alla presente legge. 2. Spetta inoltre al Comitato: a) formulare e aggiornare l'elenco dei Paesi verso i quali vigono limitazioni all'esportazione di particolari categorie di prodotti e tecnologie; b) formulare, ai sensi di quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, l'elenco dei Paesi rispetto ai quali il Ministro del commercio con l'estero deve condizionare il rilascio dell'autorizzazione ad ispezioni da effettuare presso la sede dell'importatore che vi abbia preventivamente consentito; c) determinare modifiche delle modalita' di esportazione delle merci indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2; d) esaminare entro trenta giorni i reclami proposti dal richiedente che non abbia ottenuto le autorizzazioni di esportazione dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 1, o abbia avuto limitazioni nel relativo rilascio. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la relazione prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, riferisce anche sull'attivita' svolta dal CISD ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. La relazione, anche per la parte relativa ai prodotti ad alta tecnologia disciplinati dalla presente legge, e' predisposta secondo i criteri indicati dall'articolo 5, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185.