Art. 4. 
                Controllo e coordinamento dello Stato 
  1. Il Comitato interministeriale per gli  scambi  di  materiali  di
armamento per la difesa (CISD), di cui all'articolo 6 della  legge  9
luglio  1990,  n.   185,   con   la   partecipazione   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,  esercita
le funzioni di indirizzo, previste al comma 3 del medesimo  articolo,
anche per la materia di cui alla presente legge. 
  2. Spetta inoltre al Comitato: 
   a) formulare e aggiornare l'elenco dei Paesi verso i quali  vigono
limitazioni all'esportazione di particolari categorie di  prodotti  e
tecnologie; 
   b) formulare, ai sensi di quanto previsto  dalla  legge  9  luglio
1990, n. 185, l'elenco dei Paesi rispetto ai quali  il  Ministro  del
commercio   con    l'estero    deve    condizionare    il    rilascio
dell'autorizzazione  ad  ispezioni  da  effettuare  presso  la   sede
dell'importatore che vi abbia preventivamente consentito; 
   c) determinare modifiche delle  modalita'  di  esportazione  delle
merci indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2; 
   d)  esaminare  entro  trenta  giorni  i   reclami   proposti   dal
richiedente che non abbia ottenuto le autorizzazioni di  esportazione
dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 1, o abbia  avuto
limitazioni nel relativo rilascio. 
  3. Il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  con  la  relazione
prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185,
riferisce anche sull'attivita' svolta dal CISD ai sensi dei commi 1 e
2 del presente articolo. La relazione, anche per la parte relativa ai
prodotti ad alta tecnologia disciplinati  dalla  presente  legge,  e'
predisposta secondo i criteri  indicati  dall'articolo  5,  comma  3,
della legge 9 luglio 1990, n. 185.