Art. 5. 
                         Comitato consultivo 
  1. E' istituito presso il Ministero del commercio con  l'estero  il
comitato consultivo per l'esportazione e il transito dei  prodotti  e
delle tecnologie, di seguito denominato "comitato consultivo". 
  2. Il comitato consultivo esprime pareri al Ministro del  commercio
con l'estero, ai  fini  del  rilascio  delle  autorizzazioni  di  cui
all'articolo 8. Il parere deve essere reso entro novanta giorni dalla
richiesta, salvo quanto  previsto  dall'articolo  16  della  legge  7
agosto 1990, n. 241. 
  3. Il comitato  consultivo  puo'  dichiarare  che  pareri  espressi
riguardo a singole autorizzazioni siano validi per operazioni succes-
sive di natura simile o analoga a quella per  la  quale  erano  stati
originariamente espressi. 
  4. Il comitato consultivo e' composto  da  due  rappresentanti  del
Ministero degli affari esteri,  uno  dei  quali  svolge  funzioni  di
presidente, da due rappresentanti del  Ministero  del  commercio  con
l'estero, uno dei quali  svolge  funzioni  di  segretario,  e  da  un
rappresentante ciascuno per i Ministeri della  difesa,  dell'interno,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica, delle finanze e del  tesoro.
Il comitato viene rinnovato ogni tre anni. 
  5. Il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
Ministro del commercio con l'estero, con proprio decreto  da  emanare
entro novanta giorni dall'entrata in  vigore  della  presente  legge,
sulla  base  di  designazioni  formulate  dalle  amministrazioni   di
provenienza  nomina  i  membri  del  comitato  consultivo  e  i  loro
supplenti. 
  6. Il comitato consultivo si avvale  della  consulenza  tecnica  di
quattro esperti, nominati con decreto del Ministro del commercio  con
l'estero, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Il comitato consultivo puo' avvalersi inoltre della
consulenza  tecnica  di  altri   esperti   designati   per   esigenze
particolari dallo stesso presidente, sentito il  parere  degli  altri
membri, e da nominare con decreto  del  Ministro  del  commercio  con
l'estero. 
  7. Il comitato consultivo e' validamente costituito con la presenza
di almeno due terzi dei suoi componenti. Per l'espressione dei pareri
di cui al  comma  3  e'  necessaria  la  presenza  di  tutti  i  suoi
componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. 
 
          Nota all'art. 5:
             -  Il  testo dell'art. 16 della legge n. 241/1990 (Nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi)  e' il
          seguente:
             "Art.  16.  -  1.  Ove  debba  essere  obbligatoriamente
          sentito  un  organo  consultivo,  questo  deve  emettere il
          proprio parere entro il termine prefissato da  disposizioni
          di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta
          giorni dal ricevimento della richiesta.
             2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
          comunicato  il  parere  o  senza  che  l'organo adito abbia
          rappresentato  esigenze   istruttorie,   e'   in   facolta'
          dell'amministrazione      richidente      di      procedere
          indipendentemente dall'acquisizione del parere.
             3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2 non si
          applicano in caso di pareri che debbano  essere  rilasciati
          da   amministrazioni   preposte   alla  tutela  ambientale,
          paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
             4. Nel caso in cui l'organo  adito  abbia  rappresentato
          esigenze  istruttorie  ovvero l'impossibilita', dovuta alla
          natura dell'affare, di rispettare il  termine  generale  di
          cui  al  comma  1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per
          una sola volta,  dal  momento  della  ricezione,  da  parte
          dell'organo   stesso,   delle   notizie   o  dei  documenti
          richiesti, ovvero della sua prima scadenza.
             5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni,
          il dispositivo e' comunicato telegraficamente o  con  mezzi
          telematici.
             6.  Gli organi consultivi dello Stato predispongono pro-
          cedure di particolare urgenza  per  l'adozione  dei  pareri
          loro richiesti".