Art. 5. Comitato consultivo 1. E' istituito presso il Ministero del commercio con l'estero il comitato consultivo per l'esportazione e il transito dei prodotti e delle tecnologie, di seguito denominato "comitato consultivo". 2. Il comitato consultivo esprime pareri al Ministro del commercio con l'estero, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8. Il parere deve essere reso entro novanta giorni dalla richiesta, salvo quanto previsto dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Il comitato consultivo puo' dichiarare che pareri espressi riguardo a singole autorizzazioni siano validi per operazioni succes- sive di natura simile o analoga a quella per la quale erano stati originariamente espressi. 4. Il comitato consultivo e' composto da due rappresentanti del Ministero degli affari esteri, uno dei quali svolge funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero, uno dei quali svolge funzioni di segretario, e da un rappresentante ciascuno per i Ministeri della difesa, dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, delle finanze e del tesoro. Il comitato viene rinnovato ogni tre anni. 5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base di designazioni formulate dalle amministrazioni di provenienza nomina i membri del comitato consultivo e i loro supplenti. 6. Il comitato consultivo si avvale della consulenza tecnica di quattro esperti, nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato consultivo puo' avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti designati per esigenze particolari dallo stesso presidente, sentito il parere degli altri membri, e da nominare con decreto del Ministro del commercio con l'estero. 7. Il comitato consultivo e' validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti. Per l'espressione dei pareri di cui al comma 3 e' necessaria la presenza di tutti i suoi componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 16 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' il seguente: "Art. 16. - 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta. 2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta' dell'amministrazione richidente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilita', dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero della sua prima scadenza. 5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo e' comunicato telegraficamente o con mezzi telematici. 6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono pro- cedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti".