Art. 6. 
            Presentazione delle domande di autorizzazione 
  1. Le domande di autorizzazione, sottoscritte dall'esportatore o da
un suo legale rappresentante, devono essere  presentate  al  Ministro
del commercio con l'estero, secondo modalita'  fissate  dallo  stesso
Ministro  con  apposito  decreto  da  emanare  entro  novanta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto  di  quanto
disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
          Nota all'art. 6:
             - Per il titolo della legge n. 241/1990 si veda in  nota
          all'art.  5.