Art. 7. 
                        Attivita' istruttoria 
  1. Il Ministero del commercio con l'estero  effettua  l'istruttoria
per il rilascio delle autorizzazioni di cui  all'articolo  8.  A  tal
fine, accertata la  completezza  della  documentazione  prodotta,  la
trasmette al comitato consultivo di cui all'articolo 5, salvo i  casi
previsti dall'articolo 2, commi 1 e 2. 
  2. Il comitato consultivo, accertata la  coerenza  delle  finalita'
dichiarate dell'operazione con le norme della presente legge  nonche'
con le direttive e gli atti emanati  dal  Comitato  interministeriale
indicato all'articolo 4, esprime il proprio parere  al  Ministro  del
commercio con l'estero. 
  3. Il Ministro del  commercio  con  l'estero,  per  operazioni  che
ritiene  di  particolare  rilevanza  politica,  puo'  richiedere   un
ulteriore esame da parte del comitato consultivo. 
  4. Il Ministro del commercio con l'estero, senza ulteriori oneri  a
carico del bilancio dello Stato, puo'  avvalersi  per  l'espletamento
dell'istruttoria sia di esperti comandati  da  altre  amministrazioni
pubbliche sia, previa stipula di contratti  di  diritto  privato,  di
altri esperti.