Art. 8. Rilascio delle autorizzazioni specifiche 1. Il Ministro del commercio con l'estero, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 5, autorizza l'esportazione, definitiva o temporanea, ed il transito dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 2. L'eventuale diniego di autorizzazione deve essere espresso e motivato. In caso di pareri espressi ai sensi dell'articolo 5, comma 3, il Ministro del commercio con l'estero puo' rilasciare l'autorizzazione conformandosi al parere originariamente espresso. 2. Decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione senza che questa sia stata rilasciata o che sia stata comunicata al richiedente alcuna decisione, l'interessato puo' rivolgersi, tramite il Ministro del commercio con l'estero, al CISD che, entro il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera d), adotta la decisione definitiva. 3. Ottenuta l'autorizzazione di cui al comma 1, l'esportazione non necessita di quella prevista dall'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. 4. La riconsegna al proprietario di prodotti gia' esportati ai sensi della presente legge, importati per manutenzione o riparazione, non e' soggetta a nuova autorizzazione ma deve essere comunicata al Ministro del commercio con l'estero, precisando il riferimento alla autorizzazione originaria. Nel caso di manutenzioni o riparazioni che modifichino l'uso finale dei prodotti rispetto a quanto precedentemente autorizzato, e' necessario il rilascio di una nuova autorizzazione, secondo le procedure ed i princi'pi stabiliti dalla presente legge.
Nota all'art. 8: - L'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, e' cosi' formulato: "Art. 28. - Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la raccolta e la detenzione, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di Forze armate nazionali o straniere. La licenza e', altresi', necessaria per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione delle armi predette o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di Forze armate. Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato e' necessario darne avviso al prefetto. Il contravventore e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire mille a quattromila". La misura minima e massima della sanzione pecuniaria di cui all'ultimo comma dell'articolo soprariportato e' stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione e' quindi "da lire duecentomila a lire ottocentomila".