Art. 8. 
              Rilascio delle autorizzazioni specifiche 
  1. Il Ministro del commercio  con  l'estero,  sentito  il  comitato
consultivo  di  cui   all'articolo   5,   autorizza   l'esportazione,
definitiva  o  temporanea,  ed  il  transito  dei  prodotti  e  delle
tecnologie di cui all'articolo 1, comma  2.  L'eventuale  diniego  di
autorizzazione deve essere espresso e motivato.  In  caso  di  pareri
espressi ai sensi dell'articolo 5, comma 3, il Ministro del commercio
con l'estero puo' rilasciare l'autorizzazione conformandosi al parere
originariamente espresso. 
  2. Decorsi  sessanta  giorni  dalla  data  di  presentazione  della
domanda di autorizzazione senza che questa sia stata rilasciata o che
sia stata comunicata al richiedente alcuna  decisione,  l'interessato
puo' rivolgersi, tramite il Ministro del commercio con  l'estero,  al
CISD che, entro il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 4,
comma 2, lettera d), adotta la decisione definitiva. 
  3. Ottenuta l'autorizzazione di cui al comma 1, l'esportazione  non
necessita di quella prevista dall'articolo 28 del testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio  decreto  18  giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni. 
  4. La riconsegna al proprietario  di  prodotti  gia'  esportati  ai
sensi della presente legge, importati per manutenzione o riparazione,
non e' soggetta a nuova autorizzazione ma deve essere  comunicata  al
Ministro del commercio con l'estero, precisando il  riferimento  alla
autorizzazione originaria. Nel caso di manutenzioni o riparazioni che
modifichino   l'uso   finale   dei   prodotti   rispetto   a   quanto
precedentemente autorizzato, e' necessario il rilascio di  una  nuova
autorizzazione, secondo le procedure ed i princi'pi  stabiliti  dalla
presente legge. 
 
          Nota all'art. 8:
             -  L'art.  28  del  testo  unico delle leggi di pubblica
          sicurezza,  approvato  con  R.D.  n.  773/1931,  e'   cosi'
          formulato:
             "Art.  28.  -  Oltre i casi preveduti dal codice penale,
          sono proibite la raccolta e la  detenzione,  senza  licenza
          del  Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad
          esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti  di  esse,
          di  munizioni,  di  uniformi  militari  o  di altri oggetti
          destinati  all'armamento  e  all'equipaggiamento  di  Forze
          armate nazionali o straniere.
             La    licenza    e',   altresi',   necessaria   per   la
          fabbricazione, l'importazione e l'esportazione  delle  armi
          predette  o  di  parti  di  esse, di munizioni, di uniformi
          militari o  di  altri  oggetti  destinati  all'armamento  o
          all'equipaggiamento di Forze armate.
             Per  il  trasporto  delle armi stesse nell'interno dello
          Stato e' necessario darne avviso al prefetto.
             Il  contravventore  e'  punito,  qualora  il  fatto  non
          costituisca un piu' grave reato, con l'arresto da un mese a
          tre anni e con l'ammenda da lire mille a quattromila".
             La  misura minima e massima della sanzione pecuniaria di
          cui all'ultimo comma dell'articolo soprariportato e'  stata
          successivamente   moltiplicata  prima  per  due  (D.L.L.  5
          ottobre 1945, n.  679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre
          1947,  n.  1250),  quindi per quaranta con assorbimento dei
          precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio 1961, n. 603)  e
          infine  per  cinque  (legge 24 novembre 1981, n.  689, art.
          113, primo comma). La  misura  attuale  della  sanzione  e'
          quindi "da lire duecentomila a lire ottocentomila".