Art. 9. Revoca o sospensione delle autorizzazioni 1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 2 e 8 possono essere revocate o sospese dal Ministro del commercio con l'estero per inadempimenti relativi a quanto disposto dalla presente legge. 2. Salvo quanto disposto al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, puo' sospendere o revocare le autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 8 qualora ricorrano ragioni di sicurezza nazionale o altri gravi motivi da indicare specificamente. 3. La revoca o la sospensione delle autorizzazioni, disposte ai sensi del comma 2 nel corso dell'esecuzione di un contratto, si devono intendere, ai sensi dell'articolo 14, n. 6), della legge 24 maggio 1977, n. 227, come causa non dipendente da inadempienza contrattuale dell'operatore nazionale, agli effetti dell'escussione di fideiussioni o della mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi e anticipazioni prestati o costituiti per i motivi indicati dall'articolo 15, primo comma, lettera m), della medesima legge 24 maggio 1977, n. 227.
Nota all'art. 9: - Il testo degli articoli 14, primo comma, n. 6), e 15, primo comma, lettera m), della legge n. 277/1977 (Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale) e' il seguente: "Art. 14, primo comma, n. 6). - Le garanzie che la sezione e' autorizzata ad assumere a norma dell'art. 3 riguardano i seguenti rischi, cui sono esposti gli operatori nazionali: 1)-5) (omissis); 6) escussione di fidejussioni, mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni, di cui alla lettera m) del successivo art. 15, per cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale". "Art. 15, primo comma, lettera m). - Le operazioni assicurabili sono le seguenti: a) - l) (omissis); m) prestazioni o costituzioni di fidejussioni, cauzioni, depositi, anticipazioni che gli operatori nazionali sono tenuti a prestare o costituire all'estero onde poter concorrere ad aste o appalti indetti da Stati o enti esteri ovvero a fronte di quote di pagamenti anticipati ovvero al fine della buona esecuzione del contratto di fornitura, di prestazione di servizi o di esecuzione di lavori, ovvero in sostituzione di trattenute a garanzia, relativamente ai rischi di cui ai numeri 4), 6) ed 11) dell'art. 14".