Art. 9. 
              Revoca o sospensione delle autorizzazioni 
  1. Le autorizzazioni rilasciate ai  sensi  degli  articoli  2  e  8
possono essere revocate o sospese  dal  Ministro  del  commercio  con
l'estero per inadempimenti relativi a quanto disposto dalla  presente
legge. 
  2. Salvo quanto disposto al comma 1, il  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro del  commercio  con  l'estero,
puo' sospendere o revocare le autorizzazioni di cui agli articoli 2 e
8 qualora ricorrano ragioni di  sicurezza  nazionale  o  altri  gravi
motivi da indicare specificamente. 
  3. La revoca o la sospensione  delle  autorizzazioni,  disposte  ai
sensi del comma 2 nel  corso  dell'esecuzione  di  un  contratto,  si
devono intendere, ai sensi dell'articolo 14, n. 6),  della  legge  24
maggio 1977, n.  227,  come  causa  non  dipendente  da  inadempienza
contrattuale dell'operatore nazionale, agli  effetti  dell'escussione
di fideiussioni o della mancata o ritardata restituzione di cauzioni,
depositi e anticipazioni prestati o costituiti per i motivi  indicati
dall'articolo 15, primo comma, lettera m), della  medesima  legge  24
maggio 1977, n. 227. 
 
          Nota all'art. 9:
             -  Il testo degli articoli 14, primo comma, n. 6), e 15,
          primo  comma,  lettera  m),   della   legge   n.   277/1977
          (Disposizioni  sull'assicurazione  e  sul finanziamento dei
          crediti inerenti alle  esportazioni  di  merci  e  servizi,
          all'esecuzione    di   lavori   all'estero   nonche'   alla
          cooperazione   economica    e    finanziaria    in    campo
          internazionale) e' il seguente:
             "Art.  14,  primo  comma,  n.  6).  - Le garanzie che la
          sezione e' autorizzata ad  assumere  a  norma  dell'art.  3
          riguardano   i   seguenti  rischi,  cui  sono  esposti  gli
          operatori nazionali:
              1)-5) (omissis);
              6) escussione  di  fidejussioni,  mancata  o  ritardata
          restituzione  di cauzioni, depositi o anticipazioni, di cui
          alla lettera m) del  successivo  art.  15,  per  cause  non
          dipendenti   da  inadempienze  contrattuali  dell'operatore
          nazionale".
             "Art. 15, primo  comma,  lettera  m).  -  Le  operazioni
          assicurabili sono le seguenti:
               a) - l) (omissis);
               m)   prestazioni   o   costituzioni  di  fidejussioni,
          cauzioni,  depositi,  anticipazioni   che   gli   operatori
          nazionali  sono  tenuti  a prestare o costituire all'estero
          onde poter concorrere ad aste o appalti indetti da Stati  o
          enti   esteri   ovvero  a  fronte  di  quote  di  pagamenti
          anticipati  ovvero  al  fine  della  buona  esecuzione  del
          contratto  di  fornitura,  di  prestazione  di servizi o di
          esecuzione di lavori, ovvero in sostituzione di  trattenute
          a garanzia, relativamente ai rischi di cui ai numeri 4), 6)
          ed 11) dell'art. 14".