Art. 2. 
  1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il  31
dicembre 1992, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
i Ministri della  difesa,  delle  finanze,  di  grazia  e  giustizia,
dell'agricoltura e delle foreste, per  la  funzione  pubblica  e  del
tesoro, un decreto legislativo che definisca in maniera omogenea, nel
rispetto dei principi fissati dai relativi ordinamenti di settore, 
stabiliti dalle leggi vigenti, ivi compresi  quelli  stabiliti  dalla
legge 11 luglio  1978,  n.  382,  le  procedure  per  disciplinare  i
contenuti del rapporto di impiego delle Forze  di  polizia  anche  ad
ordinamento militare, ai sensi della legge 1  aprile  1981,  n.  121,
nonche' del personale delle Forze armate, ad esclusione dei dirigenti
civili e militari e del personale di leva. Fino  alla  riforma  della
contrattazione collettiva del pubblico impiego nulla e' innovato  per
cio' che concerne i dipendenti civili delle amministrazioni. 
  2.  Lo  schema  di  decreto  legislativo   sara'   trasmesso   alle
organizzazioni  sindacali  del  personale  interessato   maggiormente
rappresentative   sul   piano   nazionale   e   agli   organismi   di
rappresentanza del personale militare, perche' possano  esprimere  il
proprio parere entro il termine  di  trenta  giorni  dalla  ricezione
dello  schema  stesso,  trascorso  il  quale  il  parere  si  intende
favorevole. Esso sara', inoltre, trasmesso,  almeno  tre  mesi  prima
della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinche'
le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e  del
Senato della  Repubblica  esprimano  il  proprio  parere  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 24, comma  2,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400. 
  3.  Nell'ambito  di  quanto  stabilito  al  comma  1   il   decreto
legislativo dovra' prevedere: distinte modalita' per il procedimento,
relativamente al personale ad ordinamento civile, al personale  delle
Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello appartenente alle
Forze armate, per pervenire  a  distinti  provvedimenti  che  saranno
emanati con decreti del Presidente della  Repubblica  rispettivamente
per le Forze di  polizia  e  per  le  Forze  armate;  le  materie  da
disciplinare, ivi compresi gli aspetti retributivi;  la  composizione
delle delegazioni di parte pubblica e rappresentative del  personale.
Il procedimento dovra' essere tale, per  il  personale  militare,  da
pervenire ad  una  concertazione  interministeriale  nella  quale  la
delegazione di ciascun dicastero sia composta in modo  da  assicurare
un'adeguata  partecipazione   degli   organismi   di   rappresentanza
militare. 
  4. Ferma restando la sostanziale unitarieta' dell'intera materia da
disciplinare, il decreto legislativo di cui al comma 1  potra'  anche
avere  riguardo  a  materie  diverse,  a  seconda  dello  status  del
personale interessato, tenuto conto delle disposizioni attualmente in
vigore. E' comunque riservato alla disciplina per legge  o  per  atto
normativo o amministrativo emanato in base alla legge,  l'ordinamento
generale delle seguenti materie: 
    a) organizzazione del lavoro, degli uffici e delle strutture, ivi
compresa la durata dell'orario di lavoro ordinario; 
    b) procedure per  la  costituzione,  la  modificazione  di  stato
giuridico e  l'estinzione  del  rapporto  di  pubblico  impiego,  ivi
compreso il trattamento di fine servizio; 
    c) mobilita' ed impiego del personale; 
    d) sanzioni disciplinari e relativo procedimento; 
    e) determinazione delle dotazioni organiche; 
    f) modi di conferimento della  titolarita'  degli  uffici  e  dei
comandi; 
    g) esercizio  della  liberta'  e  dei  diritti  fondamentali  del
personale; 
    h) trattamento accessorio per servizi prestati all'estero. 
  5.  Fino  a  quando  non  saranno  approvate  le   norme   per   il
riordinamento generale  della  dirigenza,  il  trattamento  economico
retributivo, fondamentale  ed  accessorio,  dei  dirigenti  civili  e
militari delle amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e' aggiornato annualmente con decreto del Presidente  della
Repubblica, previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta dei Ministri per la funzione  pubblica  e  del  tesoro,  nel
rispetto delle norme generali vigenti, in ragione della  media  degli
incrementi retributivi realizzati, secondo  le  procedure  e  con  le
modalita' previste dalle norme  vigenti,  dalle  altre  categorie  di
pubblici dipendenti nell'anno precedente. ((1)) 
  6. Per il personale gia' compreso fra i  destinatari  dell'articolo
15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266,
e per quello della Polizia penitenziaria, le disposizioni del comma 4
si  applicano  in  quanto  compatibili,   rispettivamente,   con   le
disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e
dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1990, n 395. 
  7. Gli oneri finanziari recati  dall'applicazione  delle  procedure
previste dal decreto legislativo di cui al comma 1 non possono super-
are gli  appositi  stanziamenti  di  spesa  determinati  dalla  legge
finanziaria nell'ambito delle compatibilita' economiche generali def-
inite dalla relazione previsionale e  programmatica  e  dal  bilancio
pluriennale. 
    
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 27 marzo 1995, n. 89, convertito con modificazioni dalla L.
17 maggio 1995, n. 186 (in G.U. 23/05/1995, n.118) ha  disposto  (con
l'art.  5,  comma  1)   che   "Per   i   dirigenti   generali   delle
amministrazioni statali, per i docenti ed i ricercatori universitari,
per  il  personale  dirigente  della  Polizia  di  Stato  e  gradi  e
qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari, per
i  colonnelli  e  generali  delle  Forze  armate,  per  il  personale
dirigente della carriera prefettizia, nonche' per il personale  della
carriera  diplomatica   l'aggiornamento   annuale   del   trattamento
economico, previsto dall'articolo 2, comma 5,  della  legge  6  marzo
1992, n. 216, va effettuato a decorrere dal 1 gennaio 1994 e, in sede
di prima  applicazione,  sulla  base  della  media  degli  incrementi
realizzati dall'anno di entrata in vigore della legge stessa".