Art. 3. 
  1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il  31
dicembre   1992,   su   proposta,   rispettivamente,   dei   Ministri
dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia  e  giustizia  e
dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri  per  la
funzione pubblica e del tesoro,  decreti  legislativi  contenenti  le
necessarie modificazioni  agli  ordinamenti  del  personale  indicato
nell'articolo 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi  e
gradi  corrispondenti,  per  il  riordino   delle   carriere,   delle
attribuzioni e dei trattamenti economici, allo  scopo  di  conseguire
una  disciplina  omogenea,  fermi  restando  i   rispettivi   compiti
istituzionali,  le  norme   fondamentali   di   stato,   nonche'   le
attribuzioni delle autorita' di pubblica  sicurezza,  previsti  dalle
vigenti disposizioni di  legge.  Per  il  personale  delle  Forze  di
polizia i decreti legislativi sono adottati sempre  su  proposta  dei
Ministri  interessati   e   con   la   concertazione   del   Ministro
dell'interno. 
  2.  Gli  schemi  di  decreto  legislativo  saranno  trasmessi  alle
organizzazioni  sindacali  del  personale  interessato   maggiormente
rappresentative   sul   piano   nazionale   e   agli   organismi   di
rappresentanza del personale militare, perche' possano  esprimere  il
proprio parere entro il termine  di  trenta  giorni  dalla  ricezione
degli  schemi  stessi,  trascorso  il  quale  il  parere  si  intende
favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre  mesi  prima
della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinche'
le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e  del
Senato della  Repubblica  esprimano  il  proprio  parere  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 24, comma  2,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400. 
  3. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  i  decreti  legislativi
potranno prevedere che la sostanziale equiordinazione dei  compiti  e
dei connessi  trattamenti  economici  sia  conseguita  attraverso  le
revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante
la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante  l'istituzione
di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle  relative
dotazioni  organiche,   ferme   restando   le   dotazioni   organiche
complessive previste alla data di entrata in  vigore  della  presente
legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso  fine
i decreti legislativi potranno prevedere  che:  a)  per  l'accesso  a
determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per  l'attribuzione  di
specifiche funzioni sia  stabilito  il  superamento  di  un  concorso
pubblico, per esami, al quale sono ammessi a partecipare candidati in
possesso di titolo di studio di scuola media  di  secondo  grado;  b)
l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori sia  riservato,  fino
al limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili  e  mediante
concorso interno, per titoli ed esami, al personale  appartenente  al
ruolo, grado o qualifica immediatamente sottostante  in  possesso  di
determinate anzianita' di servizio, anche  se  privo  del  prescritto
titolo  di  studio.  Il  limite  predetto  puo'  essere  diversamente
definito per il solo accesso  dai  ruoli  degli  assistenti  e  degli
agenti  ed  equiparati  a  quello  immediatamente  superiore.  Con  i
medesimi decreti legislativi saranno altresi' previste le  occorrenti
disposizioni transitorie. 
  4. Al personale che, alla data di entrata in vigore della  presente
legge, riveste la qualifica di agente o equiparata e'  attribuito,  a
decorrere dal 1 gennaio 1993, il trattamento economico corrispondente
al V livello retributivo. A decorrere dalla stessa  data  e'  inoltre
attribuito il trattamento  economico  corrispondente  al  VI  livello
retributivo agli assistenti  capo  o  equiparati  in  possesso  della
qualifica di ufficiale di polizia  giudiziaria,  previa  collocazione
degli stessi  in  posizione  transitoria  fino  alla  istituzione  di
apposito ruolo, anche ad esaurimento. Al personale con  qualifica  di
agente, di agente scelto e di assistente capo  ufficiale  di  polizia
giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati e'  corrisposta,  per
l'anno 1992, una somma una tantum non  superiore  a  L.  500.000  per
ciascuno. 
  5. Fermo restando quanto stabilito dal comma  4,  l'onere  relativo
all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  1  e  3  non  puo'
superare il limite di spesa di 30.000  milioni  di  lire  in  ragione
d'anno, a decorrere dal 1993.