Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, come sostituito dalla presente legge, ed all'articolo 3 della presente legge, valutato in lire 94.000 milioni per l'anno 1992 e in lire 371.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando: a) quanto a lire 84.000 milioni per l'anno 1992, parte dell'accantonamento "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati"; b) quanto a lire 41.000 milioni per l'anno 1993 ed a lire 66.000 milioni per l'anno 1994, parte dell'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attivita' dei girovaghi"; c) quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 1992, a lire 114.000 milioni per l'anno 1993 e a lire 116.000 milioni per l'anno 1994, parte dell'accantonamento "Interventi connessi con i fenomeni dell'immigrazione, dei rifugiati e degli italiani all'estero"; d) quanto a lire 140.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, parte dell'accantonamento "Adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi per il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, previsto rispettivamente dall'articolo 16 del decreto-legge n. 344 del 1990, convertito, con modificazioni, in legge n. 21 del 1991 e dall'articolo 12 della legge n. 231 del 1990"; e) quanto a lire 76.000 milioni per l'anno 1993, parte dell'accantonamento "Potenziamento delle Forze di polizia"; f) quanto a lire 49.000 milioni per l'anno 1994, parte dell'accantonamento "Interventi vari nel campo sociale". 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 marzo 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROGNONI, Ministro della difesa SCOTTI, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: MARTELLI