Art. 4. 
  1. All'onere derivante dall'attuazione delle  disposizioni  di  cui
all'articolo  4  del  decreto-legge  7  gennaio  1992,  n.  5,   come
sostituito dalla presente legge, ed  all'articolo  3  della  presente
legge, valutato in lire 94.000 milioni per  l'anno  1992  e  in  lire
371.000 milioni a decorrere  dall'anno  1993,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1992-1994,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  finanziario  1992,
all'uopo utilizzando: 
    a)  quanto  a  lire  84.000  milioni  per  l'anno   1992,   parte
dell'accantonamento "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per
i lavoratori dipendenti e pensionati"; 
    b) quanto a lire 41.000 milioni per l'anno 1993 ed a lire  66.000
milioni per l'anno 1994,  parte  dell'accantonamento  "Interventi  in
favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attivita' dei
girovaghi"; 
    c) quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 1992, a  lire  114.000
milioni per l'anno 1993 e a lire 116.000  milioni  per  l'anno  1994,
parte  dell'accantonamento  "Interventi  connessi  con   i   fenomeni
dell'immigrazione, dei rifugiati e degli italiani all'estero"; 
    d) quanto a lire 140.000 milioni per ciascuno degli anni  1993  e
1994, parte dell'accantonamento "Adeguamento della corrispondenza dei
livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed  ai
gradi per il personale dei Corpi di polizia  e  delle  Forze  armate,
previsto rispettivamente dall'articolo 16 del  decreto-legge  n.  344
del 1990, convertito, con modificazioni, in legge n. 21  del  1991  e
dall'articolo 12 della legge n. 231 del 1990"; 
    e)  quanto  a  lire  76.000  milioni  per  l'anno   1993,   parte
dell'accantonamento "Potenziamento delle Forze di polizia"; 
    f)  quanto  a  lire  49.000  milioni  per  l'anno   1994,   parte
dell'accantonamento "Interventi vari nel campo sociale". 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 6 marzo 1992 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  ROGNONI, Ministro della difesa 
                                  SCOTTI, Ministro dell'interno 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI