ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 1992, N. 5. All'articolo 1: al comma 1, dopo le parole: "sottufficiali dell'Arma dei carabinieri" sono inserite le seguenti: "e del Corpo della guardia di finanza"; al comma 2, dopo le parole: "Al relativo onere" sono inserite le seguenti: ", limitatamente ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri,". All'articolo 2: al comma 1, dopo le parole: "sottufficiali dell'Arma dei carabinieri" sono inserite le seguenti: "e del Corpo della Guardia di finanza"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "2-bis. Nell'anno 1992 le Amministrazioni della difesa e delle finanze sono autorizzate a corrispondere a ciascun beneficiario un acconto forfettario una tantum pari a complessive lire 500.000 quale anticipo delle competenze spettanti per l'anno 1993. 2-ter. All'onere di cui al comma 2- bis, valutato in lire 22.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati'. 2-quater. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". All'articolo 3: al comma 1, all'alinea, le parole: "del Corpo della guardia di finanza e" sono soppresse; e le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "con le medesime decorrenze previste per il personale dell'Arma dei carabinieri agli articoli 1 e 2"; al comma 1, le parole: "sovrintendente principale, maresciallo capo: livello VI-bis; " sono sostituite dalle seguenti: "sovrintendente principale, maresciallo capo, maresciallo (del Corpo forestale dello Stato): livello VI-bis;"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "1-bis. Al medesimo personale spettano altresi' l'indennita' pensionabile di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, e gli altri trattamenti accessori previsti dalle vigenti disposizioni di legge nelle misure rispettivamente spettanti, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al sovrintendente capo, al vice ispettore, all'ispettore, all'ispettore principale e all'ispettore capo della Polizia di Stato. 1-ter. Ai fini della corresponsione delle competenze spettanti a norma dei commi 1 e 1- bis si osservano le disposizioni dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312". L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. Al personale di cui all'articolo 3 ed a quello dei ruoli superiori proveniente dal ruolo dei sovrintendenti o equiparati, e' attribuito a decorrere dal 1 gennaio 1987, o dalla data successiva di conseguimento delle qualifiche o gradi interessati, il trattamento economico piu' favorevole tra quello risultante dall'applicazione dell'articolo 3 e quello eventualmente spettante a seguito di promozione o inquadramento nel ruolo superiore. 2. Al pagamento delle competenze arretrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1, si provvede: a) nell'anno 1992 mediante un anticipo agli aventi diritto di una somma non superiore a lire 500.000 in una sola volta, a valere sull'acconto previsto per l'anno 1993; b) nell'anno 1993 mediante la corresponsione di un primo acconto pari al 35 per cento dell'importo spettante; c) nell'anno 1994 mediante la corresponsione di un ulteriore acconto pari al 35 per cento dell'importo spettante; d) nell'anno 1995 mediante la corresponsione del rimanente 30 per cento dell'importo spettante". All'articolo 5: al comma 1, le parole: "di cui agli articoli 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 1, comma 1, limitatamente ai sottufficiali del Corpo della guardia di finanza, e 3"; dopo il comma 1, e' inserito il seguente: " 1-bis. Per i residui oneri connessi all'applicazione dell'articolo 2, limitatamente ai sottufficiali del Corpo della guardia di finanza, valutati in lire 100.000 milioni per l'anno 1993, in lire 100.000 milioni per l'anno 1994 e in lire 85.436 per l'anno 1995, si provvede: a) per gli anni 1993 e 1994, per lire 55.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3136 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, utilizzando gli stanziamenti autorizzati dalla legge 11 marzo 1988, n. 66, e suc- cessive modificazioni, e per lire 45.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi per il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, previsto rispettivamente dall'articolo 16 del decreto-legge n. 344 del 1990, convertito, con modificazioni, in legge n. 21 del 1991 e dall'articolo 12 della legge n. 231 del 1990'; b) per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3136 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, utilizzando gli stanziamenti autorizzati dalla legge 11 marzo 1988, n. 66, e successive modificazioni".