(Allegato)
                              ALLEGATO 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 
   GENNAIO 1992, N. 5. 
  All'articolo 1: 
   al  comma  1,  dopo  le  parole:  "sottufficiali   dell'Arma   dei
carabinieri" sono inserite le seguenti: "e del Corpo della guardia di
finanza"; 
   al comma 2, dopo le parole: "Al relativo onere" sono  inserite  le
seguenti:   ",   limitatamente   ai   sottufficiali   dell'Arma   dei
carabinieri,". 
  All'articolo 2: 
   al  comma  1,  dopo  le  parole:  "sottufficiali   dell'Arma   dei
carabinieri" sono inserite le seguenti: "e del Corpo della Guardia di
finanza"; 
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
   "2-bis. Nell'anno 1992 le Amministrazioni  della  difesa  e  delle
finanze sono autorizzate a corrispondere a  ciascun  beneficiario  un
acconto forfettario una tantum pari a complessive lire 500.000  quale
anticipo delle competenze spettanti per l'anno 1993. 
  2-ter. All'onere di cui al comma 2- bis, valutato  in  lire  22.000
milioni  per  l'anno  1992,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario  medesimo,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento  'Istituzione  dei
centri  di  assistenza  fiscale  per  i   lavoratori   dipendenti   e
pensionati'. 
  2-quater. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare,  con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 
  All'articolo 3: 
   al comma 1, all'alinea, le parole: "del  Corpo  della  guardia  di
finanza e" sono soppresse; e le parole: "a decorrere  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "con le  medesime  decorrenze  previste  per  il  personale
dell'Arma dei carabinieri agli articoli 1 e 2"; 
   al comma 1, le  parole:  "sovrintendente  principale,  maresciallo
capo:   livello   VI-bis;   "   sono   sostituite   dalle   seguenti:
"sovrintendente principale, maresciallo capo, maresciallo (del  Corpo
forestale dello Stato): livello VI-bis;"; 
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  "1-bis.  Al  medesimo  personale  spettano  altresi'   l'indennita'
pensionabile di cui all'articolo  43,  terzo  comma,  della  legge  1
aprile  1981,  n.  121,  e  successive  modificazioni,  e  gli  altri
trattamenti accessori previsti dalle vigenti  disposizioni  di  legge
nelle misure rispettivamente spettanti, anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al
sovrintendente capo, al vice ispettore, all'ispettore,  all'ispettore
principale e all'ispettore capo della Polizia di Stato. 
  1-ter. Ai fini della corresponsione delle  competenze  spettanti  a
norma dei commi 1 e 1- bis si osservano le disposizioni dell'articolo
172 della legge 11 luglio 1980, n. 312". 
  L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
 "Art. 4. - 1. Al personale di cui all'articolo 3  ed  a  quello  dei
ruoli  superiori  proveniente  dal   ruolo   dei   sovrintendenti   o
equiparati, e' attribuito a decorrere dal 1  gennaio  1987,  o  dalla
data  successiva  di   conseguimento   delle   qualifiche   o   gradi
interessati, il trattamento  economico  piu'  favorevole  tra  quello
risultante dall'applicazione dell'articolo 3 e  quello  eventualmente
spettante  a  seguito  di  promozione  o  inquadramento   nel   ruolo
superiore. 
  2.   Al   pagamento   delle    competenze    arretrate    derivanti
dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1, si provvede: 
    a) nell'anno 1992 mediante un anticipo agli aventi diritto di una
somma non superiore a lire  500.000  in  una  sola  volta,  a  valere
sull'acconto previsto per l'anno 1993; 
    b) nell'anno 1993 mediante la corresponsione di un primo  acconto
pari al 35 per cento dell'importo spettante; 
    c) nell'anno 1994 mediante  la  corresponsione  di  un  ulteriore
acconto pari al 35 per cento dell'importo spettante; 
    d) nell'anno 1995 mediante la corresponsione del rimanente 30 per
cento dell'importo spettante". 
  All'articolo 5: 
   al comma 1,  le  parole:  "di  cui  agli  articoli  3  e  4"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "di  cui  agli  articoli  1,  comma  1,
limitatamente ai sottufficiali del Corpo della guardia di finanza,  e
3"; 
   dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  "  1-bis.   Per   i   residui   oneri   connessi   all'applicazione
dell'articolo 2,  limitatamente  ai  sottufficiali  del  Corpo  della
guardia di finanza, valutati in lire 100.000 milioni per l'anno 1993,
in lire 100.000 milioni per l'anno 1994 e in lire 85.436  per  l'anno
1995, si provvede: 
    a) per gli anni 1993 e 1994, per  lire  55.000  milioni  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3136
dello stato di previsione del Ministero  delle  finanze,  utilizzando
gli stanziamenti autorizzati dalla legge 11 marzo 1988, n. 66, e suc-
cessive  modificazioni,  e   per   lire   45.000   milioni   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1992-1994,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  finanziario  1992,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Adeguamento della
corrispondenza dei livelli retributivi  con  le  funzioni  attribuite
alle qualifiche ed ai gradi per il personale dei Corpi di  polizia  e
delle Forze armate, previsto  rispettivamente  dall'articolo  16  del
decreto-legge n. 344 del  1990,  convertito,  con  modificazioni,  in
legge n. 21 del 1991 e dall'articolo 12 della legge n. 231 del 1990'; 
    b) per  l'anno  1995,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento iscritto al capitolo 3136 dello stato di previsione  del
Ministero delle finanze,  utilizzando  gli  stanziamenti  autorizzati
dalla legge 11 marzo 1988, n. 66, e successive modificazioni".