Art. 10. 1. Le domande di cui all'art. 8, comma 1, sono presentate al Ministero della sanita' che provvede a trasmetterle agli altri Stati membri e alla Commissione delle Comunita' europee unitamente al fascicolo costituito come prescritto dall'allegato IV. 2. Gli Stati membri e la Commissione delle Comunita' europee dispongono, su richiesta motivata del richiedente, perche' siano tenute riservate le informazioni la cui diffusione potrebbe ledere i diritti di proprieta' industriale o commerciale. 3. La richiesta di riservatezza non deve riguardare: a) la denominazione e composizione dell'additivo; b) le proprieta' fisico-chimiche e biologiche dell'additivo; c) l'interpretazione dei dati farmacologici, tossicologici ed ecotossicologici; d) i metodi di analisi per il controllo dell'additivo nei mangimi.