Art. 10. 
 
   1. Le domande di cui all'art.  8,  comma  1,  sono  presentate  al
Ministero della sanita' che provvede a trasmetterle agli altri  Stati
membri e alla  Commissione  delle  Comunita'  europee  unitamente  al
fascicolo costituito come prescritto dall'allegato IV. 
   2. Gli Stati membri  e  la  Commissione  delle  Comunita'  europee
dispongono, su richiesta  motivata  del  richiedente,  perche'  siano
tenute riservate le informazioni la cui diffusione potrebbe ledere  i
diritti di proprieta' industriale o commerciale. 
   3. La richiesta di riservatezza non deve riguardare: 
     a) la denominazione e composizione dell'additivo; 
    b) le proprieta' fisico-chimiche e biologiche dell'additivo; 
     c) l'interpretazione dei dati  farmacologici,  tossicologici  ed
ecotossicologici; 
     d) i metodi  di  analisi  per  il  controllo  dell'additivo  nei
mangimi.