Art. 11. 
 
   1. Gli additivi e le premiscele  devono  essere  conservate  sotto
chiave, in recipienti particolarmente idonei alla loro  conservazione
e che possono essere facilmente identificati. Essi non possono essere
commercializzati che in imballaggi  o  recipienti  sigillati  il  cui
dispositivo di chiusura sia tale che non possa essere utilizzato dopo
l'apertura.