Art. 12. 1. L'impiego di uno degli additivi elencati nell'allegato I o la sua utilizzazione alle condizioni eventualmente fissate possono essere sospesi provvisoriamente o limitati nel territorio quando si constati che essi comportano un pericolo per la salute dell'uomo o degli animali o per l'ambiente. 2. A cio' provvedono, con proprie ordinanze, il Ministro della sanita' e il Ministro dell'ambiente, secondo le rispettive competenze. 3. L'adozione del provvedimento di cui al comma 2 e i motivi che lo giustificano sono comunicati alla Commissione delle Comunita' europee e gli altri Stati membri a cura del Ministero competente. 4. Qualora la Commissione avvii la procedura per adottare le necessarie modifiche, le misure adottate nell'ordinanza di cui al comma 2 possono essere mantenute fino all'entrata in vigore delle modifiche stesse.