Art. 12. 
 
   1. L'impiego di uno degli additivi elencati nell'allegato I  o  la
sua  utilizzazione  alle  condizioni  eventualmente  fissate  possono
essere sospesi provvisoriamente o limitati nel territorio  quando  si
constati che essi comportano un pericolo per la  salute  dell'uomo  o
degli animali o per l'ambiente. 
   2. A cio' provvedono, con proprie  ordinanze,  il  Ministro  della
sanita'  e  il  Ministro   dell'ambiente,   secondo   le   rispettive
competenze. 
   3. L'adozione del provvedimento di cui al comma 2 e i  motivi  che
lo giustificano sono  comunicati  alla  Commissione  delle  Comunita'
europee e gli altri Stati membri a cura del Ministero competente. 
   4. Qualora la Commissione  avvii  la  procedura  per  adottare  le
necessarie modifiche, le misure adottate  nell'ordinanza  di  cui  al
comma 2 possono essere mantenute fino  all'entrata  in  vigore  delle
modifiche stesse.