Art. 14. 
 
   1.  Gli  antibiotici,  i  coccidiostatici  e  le  altre   sostanze
medicamentose, e i fattori di crescita enumerati negli allegati  I  e
II, le premiscele preparate a partire da questi additivi  per  essere
incorporate  nei  mangimi  composti,  nonche'  i   mangimi   composti
contenenti  tali  premiscele  possono  essere  immessi  in  commercio
soltanto  alle  condizioni  previste  nell'allegato  III  e  se  sono
prodotti da fabbricanti per i quali sia stato constatato, dallo Stato
membro nel cui territorio e' sito lo stabilimento  di  fabbricazione,
che  essi  soddisfano  le  condizioni  minime  di  cui   all'allegato
medesimo. 
   2. Nel  caso  degli  additivi,  delle  premiscele  e  dei  mangimi
composti di cui al comma  1,  prodotti  in  Paesi  terzi  per  essere
commercializzati nella Comunita'  economica  europea,  i  fabbricanti
devono avere un rappresentante stabilito all'interno della Comunita',
il  quale  soddisfi  le  condizioni  fissate,  nei  suoi   confronti,
dall'allegato  III;  il  nome  del   rappresentante   deve   figurare
nell'elenco di  cui  al  comma  4  in  corrispondenza  del  nome  del
fabbricante. 
   3. Gli additivi di cui ai commi 1 e 2  possono  essere  consegnati
nell'ultima fase della commercializzazione soltanto ai fabbricanti di
premiscele, e, sottoforma di premiscele, soltanto ai  fabbricanti  di
mangimi composti. I fabbricanti  devono  soddisfare  alle  condizioni
minime enumerate nell'allegato III. 
   4. Il Ministro della sanita'  pubblica  ogni  anno,  entro  il  30
novembre, l'elenco dei fabbricanti di additivi e di  premiscele,  nei
confronti dei quali ha constatato il rispetto delle esigenze elencate
nell'allegato III e ne da' comunicazione agli altri Stati  membri  ed
alla Commissione delle Comunita' europee entro il 31 dicembre di ogni
anno; le modifiche apportate successivamente a  questi  elenchi  sono
pubblicate  di  volta  in  volta  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana e sono comunicate separatamente agli altri  Stati
membri, nonche' alla Commissione delle Comunita' europee. Gli  stessi
adempimenti relativamente ai  mangimi  composti  contenenti  additivi
sono di  competenza  del  Ministro  dell'industria  del  commercio  e
dell'artigianato. 
   5. Gli additivi di cui ai commi 1 e 2 possono  essere  incorporati
nei mangimi composti solo se preventivamente preparati sotto forma di
premiscele comportanti un supporto; tali  premiscele  possono  essere
incorporate nei mangimi composti solo in proporzione pari almeno allo
0,2% in peso. Il Ministro della sanita' puo' consentire tuttavia  che
le premiscele siano incorporate nei mangimi composti  in  proporzione
minore, ma non al di sotto dello 0,05%. 
   6. Il Ministro della sanita', sentita la  Commissione  tecnica  di
cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, puo', con  proprio  decreto,
estendere  le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2   e   3   agli
oligoelementi, alle vitamine, ai carotinoidi e alle xantofille. 
   7. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 4  i  fabbricanti  di
additivi di cui ai commi 1 e 2  devono  inviare  al  Ministero  della
sanita' una dichiarazione sotto la loro  responsabilita'  contenente,
oltre  all'indicazione  degli  additivi  che  produce,   i   seguenti
elementi: 
     a) tipo di attivita' esercitata; 
     b) nome o ragione sociale; 
     c) indirizzo dichiarante o della sede sociale; 
     d) indirizzo dello stabilimento di produzione; 
     e)  che  lo  stabilimento  soddisfa   le   condizioni   previste
nell'allegato III assicurando l'adempimento degli  obblighi  in  esso
previsti. 
   8. L'accertamento di  cui  al  comma  1  per  quanto  riguarda  le
premiscele e i  mangimi  composti  e'  effettuato  nell'ambito  delle
operazioni previste dagli articoli 6 e  7  della  legge  15  febbraio
1963, n. 281, e successive modificazioni.