Art. 14. 1. Gli antibiotici, i coccidiostatici e le altre sostanze medicamentose, e i fattori di crescita enumerati negli allegati I e II, le premiscele preparate a partire da questi additivi per essere incorporate nei mangimi composti, nonche' i mangimi composti contenenti tali premiscele possono essere immessi in commercio soltanto alle condizioni previste nell'allegato III e se sono prodotti da fabbricanti per i quali sia stato constatato, dallo Stato membro nel cui territorio e' sito lo stabilimento di fabbricazione, che essi soddisfano le condizioni minime di cui all'allegato medesimo. 2. Nel caso degli additivi, delle premiscele e dei mangimi composti di cui al comma 1, prodotti in Paesi terzi per essere commercializzati nella Comunita' economica europea, i fabbricanti devono avere un rappresentante stabilito all'interno della Comunita', il quale soddisfi le condizioni fissate, nei suoi confronti, dall'allegato III; il nome del rappresentante deve figurare nell'elenco di cui al comma 4 in corrispondenza del nome del fabbricante. 3. Gli additivi di cui ai commi 1 e 2 possono essere consegnati nell'ultima fase della commercializzazione soltanto ai fabbricanti di premiscele, e, sottoforma di premiscele, soltanto ai fabbricanti di mangimi composti. I fabbricanti devono soddisfare alle condizioni minime enumerate nell'allegato III. 4. Il Ministro della sanita' pubblica ogni anno, entro il 30 novembre, l'elenco dei fabbricanti di additivi e di premiscele, nei confronti dei quali ha constatato il rispetto delle esigenze elencate nell'allegato III e ne da' comunicazione agli altri Stati membri ed alla Commissione delle Comunita' europee entro il 31 dicembre di ogni anno; le modifiche apportate successivamente a questi elenchi sono pubblicate di volta in volta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono comunicate separatamente agli altri Stati membri, nonche' alla Commissione delle Comunita' europee. Gli stessi adempimenti relativamente ai mangimi composti contenenti additivi sono di competenza del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato. 5. Gli additivi di cui ai commi 1 e 2 possono essere incorporati nei mangimi composti solo se preventivamente preparati sotto forma di premiscele comportanti un supporto; tali premiscele possono essere incorporate nei mangimi composti solo in proporzione pari almeno allo 0,2% in peso. Il Ministro della sanita' puo' consentire tuttavia che le premiscele siano incorporate nei mangimi composti in proporzione minore, ma non al di sotto dello 0,05%. 6. Il Ministro della sanita', sentita la Commissione tecnica di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, puo', con proprio decreto, estendere le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 agli oligoelementi, alle vitamine, ai carotinoidi e alle xantofille. 7. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 4 i fabbricanti di additivi di cui ai commi 1 e 2 devono inviare al Ministero della sanita' una dichiarazione sotto la loro responsabilita' contenente, oltre all'indicazione degli additivi che produce, i seguenti elementi: a) tipo di attivita' esercitata; b) nome o ragione sociale; c) indirizzo dichiarante o della sede sociale; d) indirizzo dello stabilimento di produzione; e) che lo stabilimento soddisfa le condizioni previste nell'allegato III assicurando l'adempimento degli obblighi in esso previsti. 8. L'accertamento di cui al comma 1 per quanto riguarda le premiscele e i mangimi composti e' effettuato nell'ambito delle operazioni previste dagli articoli 6 e 7 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni.