Art. 15. 1. Gli additivi elencati negli allegati I o II possono essere commercializzati per essere impiegati nell'alimentazione degli animali soltanto se le seguenti indicazioni figurano sull'imballaggio, sul recipiente o su una etichetta fissata a quest'ultimo: a) per tutti gli additivi; 1) il nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II; 2) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente articolo; 3) il peso netto e, per gli additivi liquidi, il volume netto oppure il peso netto; b) inoltre per: 1) gli antibiotici, i fattori di crescita, o i coccidiostatici e le altre sostanze medicamentose: il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, se quest'ultimo non e' responsabile delle indicazioni di etichettatura, il tenore di sostanza attiva, la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione, la denominazione commerciale, il numero di riferimento della partita e la data di fabbricazione, l'indicazione "riservato esclusivamente ai fabbricanti di premiscele per mangimi composti degli animali", nonche' le istruzioni per l'uso ed eventualmente una raccomandazione relativa alla sicurezza di impiego quando gli additivi in questione formano oggetto di disposizioni particolari negli allegati, inserire nella colonna "altre disposizioni"; 2) la vitamina E: il tenore di alfa-tocoferolo e la data limite di garanzia del tenore o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; 3) le vitamine diverse dalla vitamina E, le provitamine e le sostanze aventi un effetto analogo; il tenore di sostanza attiva e la data limite di garanzia del tenore o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; 4) gli oligoelementi, le sostanze coloranti compresi i pigmenti, i conservanti e gli altri additivi: il tenore di sostanze attive; 5) gli additivi di cui ai numeri 2), 3) e 4): l'indicazione "riservato esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali". 2. Le indicazioni di cui al comma 1, devono essere ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili; esse impegnano la responsabilita' del produttore o del condizionatore o dell'importatore o del venditore o del distributore stabilito all'interno della Comunita' economica europea. 3. La denominazione specifica dell'additivo puo' essere accompagnata: a) dalla denominazione commerciale e del numero CEE; b) dal nome o dalla ragione sociale e dall'indirizzo o dalla sede sociale del fabbricante se quest'ultimo non e' responsabile delle indicazioni di etichettature, dalle istruzioni per l'uso ed eventualmente da una raccomandazione relativa alla sicurezza di impiego, se queste indicazioni non sono richieste ai sensi del comma 1, lettera b), n. 1. 4. Il Ministro della sanita' puo' imporre, in caso di applicazione dell'art. 14, comma 6, l'indicazione "riservato esclusivamente ai fabbricanti di premiscele". 5. Gli imballaggi, i recipienti e le etichette possono recare informazioni diverse da quelle prescritte o ammesse in virtu' dei commi 1, 3 e 4, a condizione che esse siano nettamente distinte dalle menzioni relative alle denominazioni sopra indicate, siano verificabili e non contraddicono ne' modificano le stesse. Il Ministero della sanita' puo' stabilire o vietare che sugli stessi figurino informazioni ulteriori di natura sanitaria.