Art. 15. 
   1. Gli additivi elencati negli allegati  I  o  II  possono  essere
commercializzati  per  essere  impiegati   nell'alimentazione   degli
animali   soltanto    se    le    seguenti    indicazioni    figurano
sull'imballaggio,  sul  recipiente  o  su  una  etichetta  fissata  a
quest'ultimo: 
     a) per tutti gli additivi; 
     1) il nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I
e II; 
     2) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede  sociale
del responsabile delle indicazioni di cui al presente articolo; 
     3) il peso netto e, per gli additivi liquidi,  il  volume  netto
oppure il peso netto; 
     b) inoltre per: 
     1) gli antibiotici, i fattori di crescita, o i coccidiostatici e
le altre sostanze medicamentose: il  nome  o  la  ragione  sociale  e
l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, se quest'ultimo non e'
responsabile  delle  indicazioni  di  etichettatura,  il  tenore   di
sostanza  attiva,  la  data  limite  di  garanzia  o  la  durata   di
conservazione  a  decorrere   dalla   data   di   fabbricazione,   la
denominazione commerciale, il numero di riferimento della  partita  e
la data di fabbricazione, l'indicazione "riservato esclusivamente  ai
fabbricanti  di  premiscele  per  mangimi  composti  degli  animali",
nonche' le istruzioni per l'uso ed eventualmente una  raccomandazione
relativa alla sicurezza di impiego quando gli additivi  in  questione
formano oggetto di disposizioni particolari negli allegati,  inserire
nella colonna "altre disposizioni"; 
     2) la vitamina E: il tenore di alfa-tocoferolo e la data  limite
di garanzia del tenore o la durata di conservazione a decorrere dalla
data di fabbricazione; 
     3) le vitamine diverse dalla vitamina E,  le  provitamine  e  le
sostanze aventi un effetto analogo; il tenore di sostanza attiva e la
data limite di garanzia del tenore o la  durata  di  conservazione  a
decorrere dalla data di fabbricazione; 
     4) gli oligoelementi, le sostanze coloranti compresi i pigmenti,
i conservanti e gli altri additivi: il tenore di sostanze attive; 
     5) gli additivi di cui ai numeri  2),  3)  e  4):  l'indicazione
"riservato  esclusivamente  alla  fabbricazione   di   alimenti   per
animali". 
   2. Le indicazioni di cui al comma 1, devono essere  ben  visibili,
chiaramente leggibili e indelebili; esse impegnano la responsabilita'
del  produttore  o  del  condizionatore  o  dell'importatore  o   del
venditore o del distributore stabilito  all'interno  della  Comunita'
economica europea. 
   3.  La   denominazione   specifica   dell'additivo   puo'   essere
accompagnata: 
     a) dalla denominazione commerciale e del numero CEE; 
     b) dal nome o dalla ragione sociale  e  dall'indirizzo  o  dalla
sede sociale del fabbricante  se  quest'ultimo  non  e'  responsabile
delle indicazioni di etichettature, dalle  istruzioni  per  l'uso  ed
eventualmente da  una  raccomandazione  relativa  alla  sicurezza  di
impiego, se queste indicazioni non sono richieste ai sensi del  comma
1, lettera b), n. 1. 
   4. Il Ministro della sanita' puo' imporre, in caso di applicazione
dell'art. 14, comma 6,  l'indicazione  "riservato  esclusivamente  ai
fabbricanti di premiscele". 
   5. Gli imballaggi, i recipienti  e  le  etichette  possono  recare
informazioni diverse da quelle prescritte o  ammesse  in  virtu'  dei
commi 1, 3 e 4, a condizione che esse siano nettamente distinte dalle
menzioni  relative   alle   denominazioni   sopra   indicate,   siano
verificabili  e  non  contraddicono  ne'  modificano  le  stesse.  Il
Ministero della sanita' puo' stabilire o  vietare  che  sugli  stessi
figurino informazioni ulteriori di natura sanitaria.