Art. 16. 
   1. Le premiscele possono essere commercializzate  soltanto  se  le
seguenti indicazioni sono apposte sull'imballaggio, sul recipiente  o
su un'etichetta ivi fissata: 
     a) per tutte le premiscele: 
     1) la denominazione "premiscela"; 
     2) la menzione "riservata esclusivamente alla  fabbricazione  di
alimenti per animali", salvo se si tratta delle premiscele di cui  al
comma  1,  lettera  b),  numero  1,  le  istruzioni   per   l'uso   e
eventualmente una raccomandazione concernente la sicurezza di impiego
delle premiscele; 
     3) la specie animale o la categoria di animali cui e'  destinata
la premiscela; 
     4) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede  sociale
del responsabile delle indicazioni di cui al presente articolo; 
     5) peso netto e, per i liquidi, volume netto o peso netto; 
     b) inoltre, per le premiscele cui  sono  stati  incorporati  gli
additivi sottoindicati: 
       1)  per  gli   antibiotici,   i   fattori   di   crescita,   i
coccidiostatici e le altre  sostanze  medicamentose:  il  nome  o  la
ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale  del  fabbricante  se
costui non e' responsabile delle  indicazioni  di  etichettatura,  il
nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e  II,  il
tenore di sostanze attive, la data limite di garanzia del tenore o la
durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione e  la
menzione   "riservata   esclusivamente   ai   fabbricanti   per    la
fabbricazione di mangimi composti"; 
       2) per le  sostanze  che  hanno  effetti  antiossidanti:  nome
specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II  e  tenore
di sostanze attive, purche' negli  allegati  sia  fissato  un  tenore
massimo per i mangimi completi; 
       3) per  le  sostanze  coloranti,  compresi  i  pigmenti:  nome
specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II  e  tenore
di sostanze attive purche' negli allegati  I  e  II  sia  fissato  un
tenore massimo per i mangimi completi; 
       4)  per  la   vitamina   E:   nome   specifico   dell'additivo
conformemente agli allegati I e II, tenore di alfatocoferoli  e  data
limite di garanzie del tenore o durata di conservazione  a  decorrere
dalla data di fabbricazione; 
       5) per le vitamine diverse dalla vitamina E, le provitamine  e
le sostanze aventi un effetto analogo: nome  specifico  dell'additivo
conformemente agli allegati I e II, tenore di sostanze attive e  data
limite di garanzia del tenore o durata di conservazione  a  decorrere
dalla data di fabbricazione; 
       6)  per  gli  oligoelementi:  nome   specifico   dell'additivo
conformemente agli allegati I e II e tenore dei rispettivi  elementi,
purche' negli allegati I e II sia fissato un  tenore  massimo  per  i
mangimi completi; 
       7)   per   i   conservanti:   nome   specifico   dell'additivo
conformemente agli allegati I e  II  e  tenore  di  sostanze  attive,
purche' negli allegati I e II sia fissato un  tenore  massimo  per  i
mangimi completi; 
       8) per gli altri additivi appartenenti ai  gruppi  di  cui  ai
numeri da 2 a 7 per i quali non e' previsto alcun  tenore  massimo  e
per gli additivi appartenenti ad altri gruppi previsti negli allegati
I e II: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I  e
II e tenore di sostanze attive, purche'  tali  additivi  abbiano  una
funzione a livello dell'alimento e siano dosabili secondo  metodi  di
analisi ufficiali o, in  mancanza,  secondo  metodi  scientificamente
validi. 
   2. Le indicazioni di cui al comma 1, devono essere  ben  visibili,
chiaramente leggibili e indelebili; esse impegnano la responsabilita'
del  produttore  o  del  condizionatore  o  dell'importatore  o   del
venditore o del distributore stabilito  all'interno  della  Comunita'
economica europea. 
   3. Il nome specifico degli additivi puo' essere accompagnato dalla
denominazione commerciale e dal numero di codice CEE. 
   4. Il nome del produttore di additivi di cui al comma  1,  lettera
b), numero 1, deve essere indicato sull'etichetta delle premiscele. 
   5. Qualora debba essere dichiarata la data limite di garanzia o la
durata di conservazione a decorrere dalla data  di  fabbricazione  di
vari additivi appartenenti ad uno stesso gruppo o a  gruppi  diversi,
puo' essere indicata per l'insieme degli additivi una  sola  data  di
garanzia o una sola durata di conservazione, purche' sia  quella  che
scade per prima. 
   6. Gli imballaggi, i recipienti  e  le  etichette  possono  recare
informazioni diverse da quelle prescritte  o  ammesse  ai  sensi  del
presente  articolo,   purche'   siano   nettamente   separate   dalle
indicazioni di cui sopra.