Art. 17. 
 
   1. Gli alimenti nei quali  sono  stati  incorporati  gli  additivi
appartenenti ai gruppi sottoelencati possono essere  commercializzati
soltanto se sull'imballaggio, sul recipiente o  su  un'etichetta  ivi
fissata sono apposte le seguenti indicazioni: 
     a) per gli antibiotici, i coccidiostatici e  le  altre  sostanze
medicamentose  e  per  i  fattori   di   crescita:   nome   specifico
dell'additivo conformente agli allegati I e II,  tenore  di  sostanze
attive e data limite di garanzia del tenore o durata di conservazione
a decorrere dalla data di fabbricazione; 
     b) per le sostanze che hanno effetti antiossidanti: 
       1) mangimi destinati ad animali familiari: l'indicazione  "con
antiossidante" seguita dal nome specifico dell'additivo conformemente
agli allegati I e II; 
       2) mangimi composti diversi da quelli destinati  agli  animali
familiari: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I
e II; 
     c) per le sostanze coloranti, compresi i pigmenti, purche' siano
utilizzati per la colorazione dell'alimento o dei prodotti animali: 
       1)  mangimi  destinati  ad  animali  familiari:  l'indicazione
"coloranti"  o   "colorato   con",   seguita   dal   nome   specifico
dell'additivo conformemente agli allegati I e II; 
       2) mangimi composti diversi da quelli destinati  agli  animali
familiari: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I
e II; 
     d) per le vitamine E: nome specifico dell'additivo conformemente
agli allegati I e II, tenore di  alfa-tocoferoli  e  data  limite  di
garanzia del tenore o durata di conservazione a decorrere dalla  data
di fabbricazione; 
     e)  per  le  vitamine  A  e  D:  nome  specifico   dell'additivo
conformemente agli allegati I e II, tenore di sostanze attive e  data
limite di garanzia del tenore o durata di conservazione  a  decorrere
dalla data di fabbricazione; 
     f) per il rame: nome specifico dell'additivo conformemente  agli
allegati I e II e tenore espresso in rame (Cu); 
     g) per i conservanti: 
       1)  mangimi  destinati  ad  animali  familiari:  l'indicazione
"conservante"  o  "conservato  con"  seguita   dal   nome   specifico
dell'additivo conformemente agli allegati I e II; 
       2) mangimi composti diversi da quelli destinati  agli  animali
familiari:  il  nome  specifico  dell'additivo   conformemente   agli
allegati I e II. 
   2. Le indicazioni di cui al comma 1, devono essere  ben  visibili,
chiaramente leggibili e indelebili; esse impegnano la responsabilita'
del  produttore  o  del  condizionatore  o  dell'importatore  o   del
venditore o del distributore stabilito  all'interno  della  Comunita'
economica europea. 
   3. Oltre alle indicazioni di cui al comma 1, sull'imballaggio, sul
recipiente o su un'etichetta ad essi fissata, devono  figurare  anche
quelle eventualmente prescritte dalla Comunita' economica europea  in
sede di modifica degli allegati I e II. 
   4. La presenza di  oligoelementi  diversi  dal  rame,  nonche'  la
presenza  di  vitamine,  diverse  dalle  vitamine  A,  D  ed  E,   di
provitamine e di sostanze  aventi  un  effetto  analogo  puo'  essere
indicata soltanto quando tali additivi sono dosabili  secondo  metodi
ufficiali di analisi o, in mancanza, secondo metodi  scientificamente
validi. In tal caso devono essere  fornite  le  seguenti  indicazioni
d'analisi: 
     a) per  gli  oligoelementi  diversi  dal  rame:  nome  specifico
dell'additivo conformemente  agli  allegati  I  e  II  e  tenore  dei
rispettivi elementi; 
     b) per le  vitamine  diverse  dalle  vitamine  A,  D  ed  E,  le
provitamine e le sostanze aventi un effetto analogo:  nome  specifico
dell'additivo conformemente agli allegati I e II, tenore di  sostanze
attive e data limite di garanzia del tenore o durata di conservazione
a decorrere dalla data di fabbricazione. 
   5. Le menzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 figurano  accanto  alle
indicazioni  che  devono  essere  riportate   sull'imballaggio,   sul
recipiente  o  sull'etichetta  ivi  fissata  a  norma  delle  vigenti
disposizioni in materia di alimenti per animali. 
   6. Qualora, conformemente ai commi 1, 2, 3  e  4  si  dichiari  un
tenore o una quantita', tale dichiarazione deve riferirsi alla  parte
di additivo incorporata nell'alimento. 
   7. La menzione degli additivi di cui ai commi 1, 2,  3  e  4  puo'
essere accompagnata dal numero di codice CEE  o  dalla  denominazione
commerciale. 
   8. Qualora, conformemente ai commi 1 e 2, debba essere  dichiarata
la data limite di garanzia o la durata di conservazione  a  decorrere
dalla data di fabbricazione di  vari  additivi  appartenenti  ad  uno
stesso gruppo o a gruppi diversi, puo' essere indicata per  l'insieme
degli additivi una sola  data  di  garanzia  o  una  sola  durata  di
conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione, e precisamente
quella che scade per prima. 
   9.  Nel  caso  degli  alimenti  per  animali  commercializzati  in
autocisterne, veicoli analoghi o alla rinfusa, le indicazioni di  cui
ai commi 1, 2, 3 e 4 figurano su  un  documento  di  accompagnamento.
Qualora  si  tratti  di  piccole  quantita'  di  alimenti   destinati
all'utilizzazione finale, e' sufficiente  che  le  indicazioni  siano
portate a  conoscenza  dell'acquirente  con  mezzi  adeguati  con  le
modalita' di cui all'art. 18, comma 10, della legge 15 febbraio 1963,
n. 281, e successive modifiche. 
   10.  Nel  caso  di  alimenti  per  animali  familiari   contenenti
coloranti,  conservanti  o  sostanze  aventi  effetti  antiossidanti,
condizionati in imballaggi con un contenuto  netto  di  peso  pari  o
inferiore  a  10  kg,  e'   sufficiente   che   l'imballaggio   rechi
rispettivamente   l'indicazione    "colorante",    "colorato    con",
"conservato con", "con antiossidante" seguita dalle parole  "additivi
CEE", purche' sull'imballaggio, sul recipiente o  sull'etichetta  sia
indicato un numero di riferimento che consenta l'identificazione  del
mangime e a condizione che, su richiesta, il fabbricante comunichi il
nome specifico dell'additivo o degli additivi utilizzati. 
   11.  E'  vietata  qualsiasi  indicazione  relativa  agli  additivi
diversa da quelle previste nel presente regolamento.