Art. 18. 1. Fatte salve le disposizioni di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche, relative alla commercializzazione di mangimi composti, i mangimi complementari contenenti un tasso di additivo superiore ai tenori massimi fissati per i mangimi completi possono essere commercializzati solo se le istruzioni precisano - secondo la specie animale e l'eta' - la quantita' massima in grammi o in chilogrammi di alimento complementare da dare per animale e al giorno, conformemente alle disposizioni degli allegati I e II. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai prodotti consegnati ai fabbricanti di mangimi composti o ai loro fornitori. 3. La dichiarazione di cui al comma 1 e' redatta in modo che, nel caso di utilizzazione conforme, la proporzione degli additivi non superi il tenore massimo fissato per i mangimi completi.