Art. 18. 
 
   1. Fatte salve le disposizioni di cui alla legge 15 febbraio 1963,
n. 281, e successive modifiche, relative alla commercializzazione  di
mangimi composti, i mangimi  complementari  contenenti  un  tasso  di
additivo superiore ai tenori massimi fissati per i  mangimi  completi
possono essere commercializzati solo se  le  istruzioni  precisano  -
secondo la specie animale e l'eta' - la quantita' massima in grammi o
in chilogrammi di alimento complementare da dare  per  animale  e  al
giorno, conformemente alle disposizioni degli allegati I e II. 
   2. La disposizione di cui al comma 1 non si  applica  ai  prodotti
consegnati ai fabbricanti di mangimi composti o ai loro fornitori. 
   3. La dichiarazione di cui al comma 1 e' redatta in modo che,  nel
caso di utilizzazione conforme, la  proporzione  degli  additivi  non
superi il tenore massimo fissato per i mangimi completi.