Art. 19. 1. Per la commercializzazione fra gli Stati membri della Comunita' economica europea le indicazioni di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18, saranno redatte almeno in una delle lingue ufficiali del Paese destinatario. 2. Per la commercializazione in Italia, le indicazioni di cui al comma 1 devono essere redatte in lingua italiana.