Art. 19. 
 
   1. Per la commercializzazione fra gli Stati membri della Comunita'
economica europea le indicazioni di cui agli articoli 15,  16,  17  e
18, saranno redatte almeno in una delle lingue  ufficiali  del  Paese
destinatario. 
   2. Per la commercializazione in Italia, le indicazioni di  cui  al
comma 1 devono essere redatte in lingua italiana.