Art. 2. 
 
   1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
     a) additivo:  la  sostanza  o  la  preparazione,  diversa  dalle
premiscele di cui alla lettera c), contenente sostanze che,  incorpo-
rate  negli  alimenti   per   gli   animali   puo'   influire   sulle
caratteristiche di questi alimenti o sulla produzione animale; 
     b) mangimi semplici: i diversi prodotti di  origine  vegetale  o
animale, allo statuto  naturale,  freschi  o  conservati,  nonche'  i
derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze
organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi,  destinati  come
tali all'alimentazione degli animali per via orale; 
     c) premiscele: le miscele di additivi o le miscele di uno o piu'
additivi con sostanze che costituiscono un supporto,  destinate  alla
fabbricazione di mangimi.  Il  termine  "premiscela"  sostituisce  il
termine "integratore" utilizzato nella legge  15  febbraio  1963,  n.
281, e successive modifiche. 
   2. Per  le  definizioni  di  mangimi,  mangimi  composti,  mangimi
completi,  mangimi  complementari,  razioni  giornaliere,  animali  e
animali familiari valgono le definizioni di cui all'allegato  I  alla
legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche.