Art. 2. 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) additivo: la sostanza o la preparazione, diversa dalle premiscele di cui alla lettera c), contenente sostanze che, incorpo- rate negli alimenti per gli animali puo' influire sulle caratteristiche di questi alimenti o sulla produzione animale; b) mangimi semplici: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo statuto naturale, freschi o conservati, nonche' i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati come tali all'alimentazione degli animali per via orale; c) premiscele: le miscele di additivi o le miscele di uno o piu' additivi con sostanze che costituiscono un supporto, destinate alla fabbricazione di mangimi. Il termine "premiscela" sostituisce il termine "integratore" utilizzato nella legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche. 2. Per le definizioni di mangimi, mangimi composti, mangimi completi, mangimi complementari, razioni giornaliere, animali e animali familiari valgono le definizioni di cui all'allegato I alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche.