Art. 20. 1. Nell'ambito della vigilanza di cui all'art. 25 del legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, l'unita' sanitaria locale effettua nel corso della commercializzazione, almeno per sondaggio, il controllo ufficiale degli additivi, delle premiscele e degli alimenti per animali relativo all'identita' degli additivi utilizzati ed al rispetto delle altre disposizioni previste nel presente regolamento. A tal fine le aziende che intendono fabbricare o immettere sul mercato additivi devono preventivamente informare il Ministero della sanita', il quale provvede ai sensi dell'art. 14, comma 4. 2. In mancanza di disposizioni comunitarie che fissano le tolleranze in caso di divergenza tra il risultato del controllo ufficiale ed il tenore dichiarato dell'additivo nel mangime composto, le tolleranze stesse sono stabilite secondo la procedura di cui all'art. 24 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche.