Art. 20. 
 
   1. Nell'ambito della vigilanza di cui all'art.  25  del  legge  15
febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, l'unita' sanitaria
locale effettua  nel  corso  della  commercializzazione,  almeno  per
sondaggio, il controllo ufficiale degli additivi, delle premiscele  e
degli alimenti per  animali  relativo  all'identita'  degli  additivi
utilizzati ed al  rispetto  delle  altre  disposizioni  previste  nel
presente regolamento. A tal fine le aziende che intendono  fabbricare
o immettere sul mercato additivi devono preventivamente informare  il
Ministero della sanita', il quale provvede  ai  sensi  dell'art.  14,
comma 4. 
   2.  In  mancanza  di  disposizioni  comunitarie  che  fissano   le
tolleranze in caso di  divergenza  tra  il  risultato  del  controllo
ufficiale ed il tenore dichiarato dell'additivo nel mangime composto,
le tolleranze stesse sono  stabilite  secondo  la  procedura  di  cui
all'art. 24 della legge  15  febbraio  1963,  n.  281,  e  successive
modifiche.