Art. 21. 
 
   1. Il presente regolamento non  si  applica  agli  additivi,  alle
premiscele ed  ai  mangimi  destinati  all'esportazione  verso  Paesi
terzi; tale destinazione deve essere  dimostrata  con  un'indicazione
appropriata, anche sull'imballaggio, sul recipiente o  sui  documenti
di accampagnamento. 
   2. Si applica ai prodotti di cui al comma 1, l'art. 10, commi 5  e
6, della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche.