Art. 21. 1. Il presente regolamento non si applica agli additivi, alle premiscele ed ai mangimi destinati all'esportazione verso Paesi terzi; tale destinazione deve essere dimostrata con un'indicazione appropriata, anche sull'imballaggio, sul recipiente o sui documenti di accampagnamento. 2. Si applica ai prodotti di cui al comma 1, l'art. 10, commi 5 e 6, della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche.