Art. 22. 
 
   1. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e'
concesso un periodo di 6 mesi per lo smaltimento delle giacenze degli
additivi, delle premiscele, dei mangimi che  li  contengono  e  delle
etichette, imballaggi e confezioni conformi  alla  normativa  vigente
prima di tale data. 
 
    Il presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
     Dato a Roma, addi' 1 marzo 1992 
 
                               COSSIGA 
 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri 
                                  ROMITA,     Ministro     per     il
                                  coordinamento    delle    politiche
                                  comunitarie 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
  Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1992 
   Atti di Governo, registo n. 85, foglio n. 10