Art. 22. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di 6 mesi per lo smaltimento delle giacenze degli additivi, delle premiscele, dei mangimi che li contengono e delle etichette, imballaggi e confezioni conformi alla normativa vigente prima di tale data. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1 marzo 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1992 Atti di Governo, registo n. 85, foglio n. 10