Art. 3. 
 
   1. Solo gli additivi elencati nell'allegato I, che soddisfano alle
disposizioni    del    presente    regolamento,    possono     essere
commercializzati nell'ambito dell'alimentazione animale;  gli  stessi
possono  essere  contenuti  nei  mangimi  soltanto  alle   condizioni
previste nel medesimo allegato I; e'  vietata  ogni  altra  forma  di
distribuzione di additivi nel quadro dell'alimentazione animale. 
   2. In deroga al comma 1, la commercializzazione  e  l'impiego  nel
territorio nazionale di additivi elencati  nell'allegato  II  possono
essere autorizzati con decreto del Ministro della sanita', sentita la
commissione tecnica di cui all'art. 9 della legge 15  febbraio  1963,
n. 281, a condizione che corrispondano alle disposizioni previste  al
riguardo nel presente regolamento e per la  durata  massima  prevista
dallo stesso allegato II. 
   3.  La  incorporazione  di  additivi  nei  mangimi   semplici   e'
consentita soltanto se il  loro  impiego  e'  espressamente  previsto
nell'allegato I o nell'allegato II.