Art. 3. 1. Solo gli additivi elencati nell'allegato I, che soddisfano alle disposizioni del presente regolamento, possono essere commercializzati nell'ambito dell'alimentazione animale; gli stessi possono essere contenuti nei mangimi soltanto alle condizioni previste nel medesimo allegato I; e' vietata ogni altra forma di distribuzione di additivi nel quadro dell'alimentazione animale. 2. In deroga al comma 1, la commercializzazione e l'impiego nel territorio nazionale di additivi elencati nell'allegato II possono essere autorizzati con decreto del Ministro della sanita', sentita la commissione tecnica di cui all'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, a condizione che corrispondano alle disposizioni previste al riguardo nel presente regolamento e per la durata massima prevista dallo stesso allegato II. 3. La incorporazione di additivi nei mangimi semplici e' consentita soltanto se il loro impiego e' espressamente previsto nell'allegato I o nell'allegato II.