Art. 4. 1. I tenori massimi e minimi indicati negli allegati I e II si riferiscono ai mangimi completi con tasso di umidita' del 12%, quando tali allegati non prevedono disposizioni particolari. 2. Se la sostanza ammessa come additivo esiste anche allo stato naturale in taluni ingredienti del mangime, la parte di additivo da incorporare e' calcolata in modo che la somma degli elementi aggiunti e degli elementi presenti naturalmente non superi il tenore massimo previsto negli allegati I e II.