Art. 4. 
 
   1. I tenori massimi e minimi indicati negli allegati  I  e  II  si
riferiscono ai mangimi completi con tasso di umidita' del 12%, quando
tali allegati non prevedono disposizioni particolari. 
   2. Se la sostanza ammessa come additivo esiste  anche  allo  stato
naturale in taluni ingredienti del mangime, la parte di  additivo  da
incorporare e' calcolata in modo che la somma degli elementi aggiunti
e degli elementi presenti naturalmente non superi il  tenore  massimo
previsto negli allegati I e II.