Art. 5. 1. Nelle premiscele e nei mangimi e' ammessa la miscelazione degli additivi elencati nel presente regolamento solo se e' rispettata la compatibilita' fisico-chimica dei componenti della miscela in funzione degli effetti perseguiti. 2. Quando non si tratta di una miscela prevista negli allegati I o II: a) gli antibiotici e i fattori di crescita non possono essere mescolati tra loro, sia che appartengano ad uno stesso gruppo, sia che appartengano ai due gruppi; b) i coccidiostatici non possono essere mescolati con gli antibiotici ed i fattori di crescita quando gli stessi coccidiostatici esercitano, per una stessa categoria di animali, una funzione di antibiotico o di fattore di crescita; c) i coccidiostatici e le altre sostanze medicamentose non possono essere mescolati fra di loro, nella misura in cui i loro affetti siano analoghi.