Art. 5. 
 
   1. Nelle premiscele e nei mangimi e' ammessa la miscelazione degli
additivi elencati nel presente regolamento solo se e'  rispettata  la
compatibilita'  fisico-chimica  dei  componenti  della   miscela   in
funzione degli effetti perseguiti. 
   2. Quando non si tratta di una miscela prevista negli allegati I o
II: 
     a) gli antibiotici e i fattori di crescita  non  possono  essere
mescolati tra loro, sia che appartengano ad uno  stesso  gruppo,  sia
che appartengano ai due gruppi; 
     b) i  coccidiostatici  non  possono  essere  mescolati  con  gli
antibiotici  ed   i   fattori   di   crescita   quando   gli   stessi
coccidiostatici esercitano, per una stessa categoria di animali,  una
funzione di antibiotico o di fattore di crescita; 
     c) i coccidiostatici  e  le  altre  sostanze  medicamentose  non
possono essere mescolati fra di loro, nella  misura  in  cui  i  loro
affetti siano analoghi.