Art. 6. 
 
   1. Il  Ministero  della  sanita'  puo'  autorizzare  deroghe  alle
disposizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 3 e all'art. 5, commi  1  e
2, esclusivamente  per  prove  pratiche  o  ai  fini  scientifici,  a
condizione che cio' avvenga sotto controllo ufficiale degli organi di
vigilanza  competenti  e  con  le  modalita'  indicate  dallo  stesso
Ministero. 
   2. Le deroghe di cui al comma 1 sono consentite solo nel  caso  in
cui la sperimentazione di tali prodotti non comporti un  rischio  per
la salute dell'uomo, dell'animale o dell'ambiente. 
   3.   Il   Ministero   della   sanita'   puo'   comunque    vietare
l'utilizzazione  in  alimentazione  umana  di  prodotti  ottenuti  da
animali oggetto delle sperimentazioni di cui ai commi 1 e 2.