Art. 6. 1. Il Ministero della sanita' puo' autorizzare deroghe alle disposizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 3 e all'art. 5, commi 1 e 2, esclusivamente per prove pratiche o ai fini scientifici, a condizione che cio' avvenga sotto controllo ufficiale degli organi di vigilanza competenti e con le modalita' indicate dallo stesso Ministero. 2. Le deroghe di cui al comma 1 sono consentite solo nel caso in cui la sperimentazione di tali prodotti non comporti un rischio per la salute dell'uomo, dell'animale o dell'ambiente. 3. Il Ministero della sanita' puo' comunque vietare l'utilizzazione in alimentazione umana di prodotti ottenuti da animali oggetto delle sperimentazioni di cui ai commi 1 e 2.