Art. 7. 1. Gli allegati I e II sono modificabili soltanto a seguito di disposizioni della Comunita' economica europea. 2. Il Ministro della sanita', ove non occorra provvedere ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, da' notizia delle modificazioni di cui al comma 1 con comunicati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Il Ministro della sanita' puo', con proprio decreto, adottare le versioni codificate, predisposte dalla Comunita' economica europea, degli allegati di cui al comma 1.