Art. 7. 
 
   1. Gli allegati I e II sono modificabili  soltanto  a  seguito  di
disposizioni della Comunita' economica europea. 
   2. Il Ministro della sanita', ove non occorra provvedere ai  sensi
dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183,  da'  notizia  delle
modificazioni di cui al  comma  1  con  comunicati  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
   3. Il Ministro della sanita' puo', con proprio  decreto,  adottare
le  versioni  codificate,  predisposte  dalla   Comunita'   economica
europea, degli allegati di cui al comma 1.