Art. 8. 
 
   1. Le domande di iscrizione di un additivo o di un  nuovo  impiego
di additivi  negli  allegati  I  e  II  devono  essere  corredate  di
documentazione preparata  conformemente  alle  linee  direttrici  che
figurano nell'allegato IV. 
   2. Devono comunque essere rispettate le disposizioni concernenti: 
     a) le buone  prassi  di  laboratorio  in  materia  di  reciproca
accettazione dei dati per la valutazione dei prodotti; 
     b) la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali  o
per altri scopi scientifici;