Art. 8. 1. Le domande di iscrizione di un additivo o di un nuovo impiego di additivi negli allegati I e II devono essere corredate di documentazione preparata conformemente alle linee direttrici che figurano nell'allegato IV. 2. Devono comunque essere rispettate le disposizioni concernenti: a) le buone prassi di laboratorio in materia di reciproca accettazione dei dati per la valutazione dei prodotti; b) la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o per altri scopi scientifici;