Art. 9. 1. L'iscrizione di un additivo nell'allegato I e' consentita soltanto quando l'additivo: a) incorporato negli alimenti per animali, ha un effetto favorevole sulle caratteristiche di tali alimenti o sulla produzione animale; b) tenuto conto della quantita' consentita nei mangimi, non ha un'influenza sfavorevole sulla salute umana o animale o sull'ambiente e non danneggia il consumatore alterando le caratteristiche dei prodotti animali; c) e' controllabile nei mangimi; d) tenuto conto della quantita' consentita nei mangimi, e' escluso che configuri un trattamento o una profilassi delle malattie animali. Tale condizione non si applica alle sostanze del tipo di quelle iscritte nell'allegato I, gruppo D; e) per seri motivi attinenti alla salute umana o animale non deve essere riservata a terapia medica o medico-veterinaria. 2. L'iscrizione di un additivo o di un nuovo impiego di un additivo nell'allegato II e' ammessa solo se sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 1, lettere b), c) ed e), qualora sia lecito ritenere, tenuto conto dei risultati disponibili, che sono anche soddisfatte le condizioni di cui al comma 1 lettere a) e d).