Art. 9. 
 
   1. L'iscrizione di  un  additivo  nell'allegato  I  e'  consentita
soltanto quando l'additivo: 
     a)  incorporato  negli  alimenti  per  animali,  ha  un  effetto
favorevole sulle caratteristiche di tali alimenti o sulla  produzione
animale; 
     b) tenuto conto della quantita' consentita nei mangimi,  non  ha
un'influenza sfavorevole sulla salute umana o animale o sull'ambiente
e non danneggia  il  consumatore  alterando  le  caratteristiche  dei
prodotti animali; 
     c) e' controllabile nei mangimi; 
     d) tenuto conto  della  quantita'  consentita  nei  mangimi,  e'
escluso che configuri un trattamento o una profilassi delle  malattie
animali. Tale condizione non si applica alle  sostanze  del  tipo  di
quelle iscritte nell'allegato I, gruppo D; 
     e) per seri motivi attinenti alla salute  umana  o  animale  non
deve essere riservata a terapia medica o medico-veterinaria. 
   2. L'iscrizione di un  additivo  o  di  un  nuovo  impiego  di  un
additivo nell'allegato II e' ammessa  solo  se  sono  soddisfatte  le
condizioni di cui al comma 1, lettere  b),  c)  ed  e),  qualora  sia
lecito ritenere, tenuto conto dei  risultati  disponibili,  che  sono
anche soddisfatte le condizioni di cui al comma 1 lettere a) e d).