ALLEGATO III CONDIZIONI MINIME ALLE QUALI SODDISFARE GLI UTILIZZATORI DEGLI ADDITIVI E DELLE PREMISCELE DI CUI ALL'ART. 14 E GLI INTERMEDIARI 1. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunita' deve disporre degli impianti e delle attrezzature tecniche appropriati per la fabricazione e l'immagazzinaggio degli additivi, delle premiscele o degli alimenti composti che contengono queste premiscele. 2. Il fabbricante o il personale di cui dispone devono avere la competenza necessaria alla fabbricazione degli additivi delle premiscele o degli alimenti composti che contengono queste premiscele. 3. Il fabbricante deve disporre di mezzi appropriati che gli consentono di garantire: a) per gli additivi la loro conformita' alle disposizioni del presente regolamento; b) per le premiscele la natura e il tenore dei vari additivi nonche' l'omogeneita' e stabilita' degli additivi nelle premiscele; c) per gli alimenti composti la natura e il tenore degli additivi, nonche' la loro miscela omogenea nell'alimento composto. 4. Gli additivi destinati alla fabbricazione delle premiscele e le premiscele destinate ad essere incorpate negli alimenti composti per gli animali sono immagazzinati in modo da essere facilmente identificati o da evitare qualsiasi confusione con gli altri additivi, premiscele o sostanze medicamentose, con alimenti medicamentosi o con alimenti per gli animali. Essi sono immagazzinati in luoghi appropriati, che possono essere chiusi a chiave e destinati alla conservazione di tali prodotti. 5. Il fabbricante o, se questo e' stabilito in un paese terzo, il suo rappresentante stabilito nella Comunita', e' tenuto a registrare le seguenti informazioni: a) per gli additivi: la natura, la quantita' di additivi prodotta e le rispettive date di fabbricazione, il nome e l'indirizzo dei fabbricanti di premiscele o degli intermediari ai quali sono stati consegnati gli additivi e l'indicazione della natura e della quantita' di additivi consegnata; b) per le premiscele: il nome dei fabbricanti e dei fornitori, la natura e la quantita' degli additivi utilizzati, la data di fabbricazione, il nome e l'indirizzo dei fabbricanti di alimenti composti o degli intermediari ai quali e' destinata la premiscela, nonche' la natura e la quantita' di premiscela consegnata; c) per gli alimenti composti: il nome e l'indirizzo dei fornitori della premiscela e dei fabbricanti se questi non sono i fornitori, la natura, la quantita' e l'uso che e' stato fatto della premiscela. 6. Qualora il fabbricante consegni gli additivi o le premiscele a una persona che non sia un fabbricante di premiscele o di alimenti composti, questa persona e gli eventuali ulteriori intermediari sono tenuti agli stessi obblighi di registrazione previsti nel paragrafo 5, lettere a), e b).