(Allegato III)
                            ALLEGATO III 
CONDIZIONI MINIME ALLE QUALI SODDISFARE GLI UTILIZZATORI DEGLI 
ADDITIVI E DELLE PREMISCELE DI CUI ALL'ART. 14 E GLI INTERMEDIARI 
 
   1.  Il  fabbricante  o  il  suo  rappresentante  stabilito   nella
Comunita' deve disporre degli impianti e delle attrezzature  tecniche
appropriati per la fabricazione e l'immagazzinaggio  degli  additivi,
delle premiscele o degli  alimenti  composti  che  contengono  queste
premiscele. 
   2. Il fabbricante o il personale di cui dispone  devono  avere  la
competenza  necessaria  alla  fabbricazione  degli   additivi   delle
premiscele  o  degli  alimenti   composti   che   contengono   queste
premiscele. 
   3. Il fabbricante deve  disporre  di  mezzi  appropriati  che  gli
consentono di garantire: 
     a) per gli additivi la loro conformita'  alle  disposizioni  del
presente regolamento; 
     b) per le premiscele la natura e il  tenore  dei  vari  additivi
nonche' l'omogeneita' e stabilita' degli additivi nelle premiscele; 
     c) per gli  alimenti  composti  la  natura  e  il  tenore  degli
additivi, nonche' la loro miscela omogenea nell'alimento composto. 
   4. Gli additivi destinati alla fabbricazione delle premiscele e le
premiscele destinate ad essere incorpate negli alimenti composti  per
gli  animali  sono  immagazzinati  in  modo  da   essere   facilmente
identificati  o  da  evitare  qualsiasi  confusione  con  gli   altri
additivi,  premiscele  o   sostanze   medicamentose,   con   alimenti
medicamentosi o con alimenti per gli animali. Essi sono immagazzinati
in luoghi appropriati, che possono essere chiusi a chiave e destinati
alla conservazione di tali prodotti. 
   5. Il fabbricante o, se questo e' stabilito in un paese terzo,  il
suo rappresentante stabilito nella Comunita', e' tenuto a  registrare
le seguenti informazioni: 
     a) per  gli  additivi:  la  natura,  la  quantita'  di  additivi
prodotta e le rispettive date di fabbricazione, il nome e l'indirizzo
dei fabbricanti di premiscele o  degli  intermediari  ai  quali  sono
stati consegnati gli additivi e l'indicazione della  natura  e  della
quantita' di additivi consegnata; 
     b) per le premiscele: il nome dei fabbricanti e  dei  fornitori,
la natura e la  quantita'  degli  additivi  utilizzati,  la  data  di
fabbricazione, il nome e  l'indirizzo  dei  fabbricanti  di  alimenti
composti o degli intermediari ai quali e'  destinata  la  premiscela,
nonche' la natura e la quantita' di premiscela consegnata; 
     c)  per  gli  alimenti  composti:  il  nome  e  l'indirizzo  dei
fornitori della premiscela e dei fabbricanti se  questi  non  sono  i
fornitori, la natura, la quantita' e l'uso che e' stato  fatto  della
premiscela. 
   6. Qualora il fabbricante consegni gli additivi o le premiscele  a
una persona che non sia un fabbricante di premiscele  o  di  alimenti
composti, questa persona e gli eventuali ulteriori intermediari  sono
tenuti agli stessi obblighi di registrazione previsti  nel  paragrafo
5, lettere a), e b).