Art. 2.

   1.  All'art. 3, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397, e
successive  modificazioni e integrazioni, alla lettera c), numero 2),
dopo  le  parole:  "per  gli  animali  della  specie  suina,  da afta
epizootica,"  sono inserite le seguenti: "da malattia vescicolare dei
suini".