Art. 3.

   1.  All'art. 6, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397, e
successive  modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le
seguenti lettere:
    "  e)  provenire  da  un  allevamento  indenne  da leucosi bovina
enzootica;
     f)  oltre  al  requisito di cui alla lettere e), se sono di eta'
superiore  a dodici mesi e qualora provengono da una regione o da uno
Stato  membro  che  non  abbia  ricevuto  la  qualifica di indenne da
leucosi  bovina  enzootica,  aver  reagito  negativamente ad un esame
individuale  effettuato,  in conformita' dell'allegato G, capitolo II
nei trenta giorni precedenti la data del carico;
     g)  non  essere  soggetti  ai  requisiti delle lettere e) ed f),
quando  si tratta di bovini di eta' inferiore a trenta mesi destinati
alla produzione di carne, i quali:
     1) provengono da un allevamento nel quale nessun caso di leucosi
bovina  enzootica  e'  stato  notificato  e confermato negli ultimi 2
anni;
     2)  siano contrassegnati con uno speciale marchio al momento del
carico e restino sotto sorveglianza sino alla macellazione a cura del
paese   destinatario   per   evitare  l'infezione  degli  allevamenti
locali.".