Art. 3. 1. All'art. 6, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: " e) provenire da un allevamento indenne da leucosi bovina enzootica; f) oltre al requisito di cui alla lettere e), se sono di eta' superiore a dodici mesi e qualora provengono da una regione o da uno Stato membro che non abbia ricevuto la qualifica di indenne da leucosi bovina enzootica, aver reagito negativamente ad un esame individuale effettuato, in conformita' dell'allegato G, capitolo II nei trenta giorni precedenti la data del carico; g) non essere soggetti ai requisiti delle lettere e) ed f), quando si tratta di bovini di eta' inferiore a trenta mesi destinati alla produzione di carne, i quali: 1) provengono da un allevamento nel quale nessun caso di leucosi bovina enzootica e' stato notificato e confermato negli ultimi 2 anni; 2) siano contrassegnati con uno speciale marchio al momento del carico e restino sotto sorveglianza sino alla macellazione a cura del paese destinatario per evitare l'infezione degli allevamenti locali.".