Art. 4.

   1.  All'art. 7, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397, e
successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "indenne da
brucellosi"   sono   aggiunte   le   seguenti:   "e  da  una  azienda
ufficialmente  indenne  da  peste  suina  o da una azienda indenne da
peste  suina  purche', in quest'ultimo caso, siano accompagnati da un
certificato che attesti che gli animali non sono stati vaccinati.".