Art. 4. 1. All'art. 7, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "indenne da brucellosi" sono aggiunte le seguenti: "e da una azienda ufficialmente indenne da peste suina o da una azienda indenne da peste suina purche', in quest'ultimo caso, siano accompagnati da un certificato che attesti che gli animali non sono stati vaccinati.".